Artigianato. Siglato accordo Cgil, Cisl, Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, su ulteriore prestazione FSBA

Pubblicato il 22 Ott, 2015

Con la sigla FSBA si indica il Fondo di solidarietà i bilaterale alternativo. Istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero).
Il FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA, l’Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato, con prestazioni integrative di disoccupazione ASPI e con altre prestazioni di sostegno al reddito.

Le imprese artigiane e non, che rientrano nella sfera di applicazione deiCCNLdell’artigianato (con esclusione del settore edilizia), hanno l’obbligo contrattuale di aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24, sezione INPS, indicando il codice “EBNA”, la quota per il dipendente e il mese di riferimento.

Le misure sono destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti all’FSBA è fornita una indennità erogata dall’INPS ai sensi della Legge 92/2012, fino a concorrenza dei fondi disponibili.
Le integrazioni sono previste per un massimo di 90 giornate nell’arco di un biennio mobile.

Il 13 ottobre 2015 è stato sottoscritto l’ Accordo sulla erogazione di una ulteriore straordinaria prestazione del Fondo di solidarieta’ bilaterale alternativo per il settore artigiano grazie al quale il Fondo andrà a coprire anche il periodo che intercorre dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 che l’Inps aveva deciso di sospendere anche per i casi in cui l’erogazione era già in corso. A totale carico della bilateralità, la prestazione sarà erogabile previo accordo sindacale di sospensione o riduzione d’orario ed avrà una misura pari al 40% del valore dell’ ASPI.  Al tempo stesso la Cisl sta attuando le opportune pressioni politiche al fine di ottenere una definitiva revisione di tali decisioni.

Il valore della  bilateralità del settore dell’artigianato è stato confermato, in sostanza, dal d.lgs. del 15 settembre 2015 n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in cui l’ articolo 27 in particolare prevede per i soli settori dell’ artigianato e della somministrazione, in considerazione dei consolidati sistemi di bilateralità esistenti, i fondi di solidarietà “alternativi”.

Ai sensi delle nuove norme, i suddetti fondi alternativi sono tenuti, ad adeguare statuti e regolamenti entro il 31 dicembre 2015 per potere operare a decorrere dal 2016. Per questo motivo le Parti Sociali costituenti FSBA hanno avviato il confronto affinché sui temi della contribuzione, delle prestazioni e su ogni altro aspetto necessario si realizzino in tempo utile gli accordi che consentano gli adeguamenti statutari e regolamentari.
Lo stesso d.lgs 148 all’ art 46 comma 1 lettera q, ha inoltre inopportunamente abrogato dal 24 settembre l’ art. 3 comma 17 della Legge 20 giugno 2012 n. 92, la quale prevedeva il concorso dell’ ASPI all’ integrazione salariale erogata dalla bilateralità fino al 31 dicembre 2015.

Il d.lgs 148 ha inoltre, inopportunamente, all’ art 46 comma 1 lettera q, abrogato dal 24 settembre l’ art. 3 comma 17 della Legge 20 giugno 2012 n. 92 la quale prevedeva il concorso dell’ ASPI all’ integrazione salariale erogata dalla bilateralità fino al 31 dicembre 2015.

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