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Provvedimenti su leasing abitativo, detrazioni acquisto, ristrutturazioni e risparmio energetico, cedolare secca

Pubblicato il 13 Apr, 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti (la circolare 7/E e la circolare 8/E) che contengono informazioni utili in merito al leasing abitativo, alla cumulabilità del bonus per l’acquisto delle case con la detrazione del 50%, alla cedolare secca, alle detrazioni per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico.

Nello specifico, la circolare 7/E stabilisce che:

  • le agevolazioni previste per comprare la prima casa attraverso l’opzione del leasing abitativo valgono per l’acquisto di un fabbricato ad uso abitativo già realizzato e dichiarato agibile, un terreno sul quale costruire l’edificio, un fabbricato ad uso abitativo in costruzione ed un immobile da ristrutturare. L’importante è che sul contratto risulti esplicita l’intenzione di adibire l’edificio ad abitazione principale;
  • chi compra un edificio interamente ristrutturato dall’impresa, può usufruire, oltre alla detrazione del 50% dell’Iva pagata, anche della detrazione del 50% che spetta sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile. L’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori e la detrazione viene calcolata su una spesa massima di 96.000 euro.

La circolare 8/E delibera che:

  •  la cedolare secca con aliquota ridotta al 10% può essere utilizzata anche per i contratti di locazione ad uso transitorio, anche se diversi da quelli relativi alle esigenze abitative degli studenti universitari;
     i conviventi di fatto possono beneficiare delle detrazioni per il risparmio energetico ed il recupero edilizio per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2016;
  •  nei casi in cui si commettono degli errori nel compilare il bonifico e non è possibile la ripetizione del pagamento, non si perdono le agevolazioni per le ristrutturazioni (pari al 50% della spesa) ed il risparmio energetico (pari al 65% della spesa) a patto che l’impresa che beneficerà del pagamento autocertifichi “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.

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