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Ecobonus e Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate emana i provvedimenti per la cessione del credito

Pubblicato il 14 Giu, 2017

Finalmente l’Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti distinti, ha definito le modalità di cessione dei crediti d’imposta corrispondenti all’eco bonus ed al sisma bonus dei condomini, così come sollecitato dalla Cisl in una recente lettera inviata al Direttore delle Entrate.
Ricordiamo, a tal proposito, che l’ultima legge di bilancio ha stabilito che il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, è cedibile.Il primo provvedimento riguarda gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro, nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. La detrazione si applica su un ammontare di spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.Il secondo provvedimento, con modalità analoghe, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi per misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuata sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico. La detrazione si applica su un ammontare di spesa non superiore a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.In tutti e due i casi il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione di credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.Il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i condomini beneficiari della detrazione, compresi gli incapienti e dai cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Credito che può essere ceduto in favore sia dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi previsti che di altri soggetti privati come persone fisiche, società ed enti.

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