Casa: cessione ecobonus

Pubblicato il 5 Set, 2017

5 settembre 2017. Con il provvedimento emanato lo scorso 28 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità in base alle quali i contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche ed intermediari finanziari, oltre che ad imprese edili o ai fornitori. Questa possibilità viene concessa a coloro che possiedono redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tiur.

Ricordiamo che il decreto legge 50/2017 ha stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area possono cedere le detrazioni anche alle banche ed agli intermediari finanziari. Inoltre, il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell’imposta.

La possibilità di cedere il credito, dunque, riguarda tutti coloro che sostengono le spese in questione; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni. La parte di credito cedibile corrisponde alla detrazione dell’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che riguardano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75% per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli stessi edifici.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore ai 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per i condomini che rientrano nella no tax area è possibile cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il condomino che cede il credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nelle delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione ed il codice fiscale di quest’ultimo.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Con una futura risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

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