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Affitti: risoluzione Agenzia delle Entrate sui contratti concordati

Pubblicato il 24 Apr, 2018
L’Agenzia delle Entrate ha emesso una importante risoluzione (n. 31 del 20 aprile 2018) con la quale fornisce dei chiarimenti per quanto riguarda i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato

, precisando, per i contratti “non assistiti”, gli elementi necessari per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste.

Nell’ambito della stesura di un contratto di locazione, le parti possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora, invece, si tratti di contratto non assistito, le parti devono acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso (decreto delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017). L’attestazione ha valore anche ai fini delle agevolazioni fiscali.  

La risoluzione 31/2018 afferma, quindi, che per i contratti “non assistiti”, l’attestazione è un elemento necessario per avere l’applicazione delle agevolazioni collegate ai contratti di locazione a canone concordato: applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca; ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile del proprietario; corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70%.

Non è necessario ottenere l’attestazione quando i contratti di locazione sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 o anche successivamente, se non risultino stipulati accordi territoriali.

Pur non essendoci l’obbligo di allegare l’attestazione al contratto di locazione in sede di registrazione, le parti possono comunque procedere per l’allegazione al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, come nel caso del contribuente che chiede di fruire della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, con il corrispettivo annuo nella misura del 70 per cento.

Viene infine precisato che:

  • la registrazione anche dell’attestazione non comporta oneri aggiuntivi;
  • per il rilascio dell’attestazione non deve essere applicata l’imposta di bollo.

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