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Sentenza della Corte Costituzionale su indennità licenziamenti: la Consulta cancella il tetto delle 6 mensilità, per le piccole imprese indennità fino a 14 mesi

4 Novembre 2026 | Notizie > Lavoro

Sentenza della Corte Costituzionale su indennità licenziamenti: la Consulta cancella il tetto delle 6 mensilità, per le piccole imprese indennità fino a 14 mesi

4 Novembre 2026 | Notizie > Lavoro

La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema dei licenziamenti individuali con Sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026.

La Sentenza interviene sul regime dei licenziamenti individuali per i lavoratori esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. tutele crescenti – Jobs Act), ossia i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato antecedentemente al 7 marzo 2015.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 8 della Legge n. 604/1966, nella parte in cui prevedeva, in caso di licenziamento illegittimo per accertata assenza di giusta causa o giustificato motivo, un tetto massimo pari a 6 mensilità per l’indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro che occupa fino a 15 dipendenti.

Fino ad oggi, se una azienda licenziava ingiustamente un lavoratore (“vecchio assunto”), l’indennità risarcitoria massima che il giudice poteva concedere era di 6 mensilità, aumentabile fino a 10 o 14 mensilità in ragione degli anni di servizio (rispettivamente dieci o venti anni di anzianità di servizio) solo per le aziende sopra i 15 addetti.

Con questa sentenza si estende tale possibilità di aumento anche ai lavoratori licenziati dalle piccole aziende.

Valutiamo la pronuncia come un tassello importante per la ricomposizione del sistema delle tutele, che si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni ha progressivamente smantellato gli automatismi rigidi degli indennizzi in caso di licenziamento  individuale e dichiarato inadeguati gli importi nelle imprese fino a 15 dipendenti.

In particolare la rigidità del massimale comprime la discrezionalità del giudice, impedendogli di modulare l’importo dell’indennizzo in base alle specificità del caso concreto.

Inoltre va evidenziato come la dimensione dell’organico aziendale non possa giustificare una compressione così drastica dei diritti risarcitori del lavoratore.

Positiva anche l’estensione alle piccole imprese del criterio dell’anzianità professionale che esprime al contempo il consolidamento della posizione del lavoratore ma anche la sua maggiore difficoltà di ricollocazione in caso di licenziamento in età avanzata.

Infine la possibilità di elevare il tetto a 10 o 14 mensilità introduce una maggiore efficacia dissuasiva della sanzione economica, divenendo un parziale deterrente al ricorso al licenziamento come mero strumento di flessibilità gestionale.

La Cisl ribadisce che la sede naturale per l’armonizzazione delle tutele e la gestione delle difficoltà aziendali resta la contrattazione collettiva la quale, alla luce di questo nuovo e più forte quadro sanzionatorio, ha oggi una nuova leva negoziale per incentivare soluzioni conservative del rapporto di lavoro (es. outplacement, riqualificazione, ammortizzatori sociali) o l’accesso a sedi conciliative protette (ex art. 2113 c.c.) per negoziare condizioni di favore per i lavoratori.

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