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Covid: aggiornamento del Protocollo condiviso sottoscritto il 6 aprile 2021 alla luce del mutato quadro normativo ed emergenziale e proroghe dei diritti di tutela correlati

Pubblicato il 30 Giu, 2022

Nella giornata del 30 giugno 2022 è’ stata convocata dai ministeri competenti la riunione delle Parti sociali per l’aggiornamento del Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 – negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021, tenuto conto del mutato quadro normativo ed emergenziale, avendo a priorità l’attenzione dell’evoluzione dei contagi e della curva epidemica in Italia.
Nella giornata di scadenza di molte tutele garantite grazie alle proroghe susseguitesi nel tempo (frutto soprattutto di continue pressioni sindacali), per le quali si è avuta conferma da parte ministeriale (che ha ritenuto comunque opportuno evidenziarne l’urgenza anche nel testo) di un rinnovo imminente, valevole per i prossimi mesi, dopo un’intensa attività di confronto e di lavoro congiunto, non sempre facile e armonico, si è giunti nella tarda serata alla condivisione finale del testo del nuovo Protocollo condiviso.
Risultando un aggiornamento che arriva ben più di un anno dopo l’ultimo intervento effettuato sul testo, se è evidente che molti sono i rimandi alla normativa e alle regolazioni intervenute nel tempo e attualmente vigenti, l’impianto generale, a partire dall’impostazione partecipativa, e gli elementi risultati ancora necessari, sono stati tutti confermati.
Così, preservando e confermando “l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”, ribadendo che il virus Sars-Cov-2/Covid19 rappresenta un rischio biologico generico, “per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione” si è andati perseguendo la linea propria dell’ormai consolidato “nuovo” modello prevenzionale: adattare e declinare le disposizioni generali ai diversi contesti lavorativi, tenendo conto, sulla base di valutazioni specifiche, della popolazione lavorativa, delle mansioni, dell’attività e dell’organizzazione del lavoro.
Pertanto, come espressamente esplicitato nel nuovo Protocollo condiviso, nei diversi ambiti lavorativi occorrerà aggiornare il Protocollo aziendale, applicando le regole precauzionali introdotte, declinandole in base alle esigenze e specificità, ma anche integrandole “con altre eventuali equivalenti o più incisive, secondo le peculiarità della propria organizzazione”, giungendovisi attraverso la consultazione delle rappresentanze sindacali interne e, per quanto di competenza, il medico competente.
Rimandando ad una lettura attenta dei punti di maggior operatività (e in questo senso si evidenzia, quale nota dissonante, l’aver confermato la sanificazione, oltre alla pulizia giornaliera, anche in caso di mancato contagio) è nel Punto 6 che si concentrano le novità più rilevanti e di necessaria attualità.
Si va ad affermare, in sintesi, la centralità della valutazione specifica e l’individuazione delle misure necessarie per ogni contesto e popolazione lavorativi, sulla base di indicazioni certe.

Il protocollo aziendale aggiornato dovrà, difatti, declinare dove, quando e per chi sarà obbligatorio (al di là di quanto puntualmente già disposto e reso vincolante per alcuni settori regolati a parte – vd. trasporto e sanità) l’uso “dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2” (si legga mascherine FFP2 e non chirurgiche), tenendo a riferimento in particolare i luoghi al chiuso e quelli con maggiore affollamento e/o affluenza di persone (interne ed esterne), ponendo a priorità l’attenzione nei riguardi della regola del distanziamento minimo di un metro che perde, però, la sua natura di criterio vincolante.
Confermato il ruolo del Comitato (aziendale o territoriale) quale artefice insostituibile del”l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo”, espressamente viene indicato il datore di lavoro che, su indicazione del medico competente (che a sua volta è previsto collabori anche con l’RLS/RLST) o dell’RSPP, svolga una valutazione specifica tenendo conto delle variabili (dapprima indicate) legate alla complessità di ogni realtà lavorativa, per identificare eventuali necessità di dover prevedere − per poi richiederne il rispetto − l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2, soprattutto in caso vi siano soggetti fragili (condizione che non dovrà divenire, comunque, motivo di discriminazione o di mancato rispetto della privacy legata al proprio stato di salute – che ricordiamo non essere soggetta ad obbligo di comunicazione al datore di lavoro e/o al medico competente, se non per le esclusive ragioni di maggior tutela nello svolgimento della propria mansione).
Di rilievo sicuramente positivo è anche la conferma nel considerare, quando praticabile, quale “strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19”, l’utilizzo del lavoro agile, per il quale, anche in questo caso, gli estensori del Protocollo condiviso (con un esplicito appello contenuto nel testo) auspicano che vengano prorogate le norme a questo riferite.

Prevista una revisione nei mesi successivi, ponendo in estrema attenzione la curva epidemiologica su tutto il territorio nazionale, è stata indicata espressamente la data del 31 ottobre 2022, quale termine massimo per verificare la necessità di un ulteriore aggiornamento.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, oltre che per iniziative a scopo chiarificativo, inviamo i nostri più cordiali saluti.

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