1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Ambiente, Energia,...
  6. /
  7. Novità rilevanti in tema...

Novità rilevanti in tema di vaccinazione. Rinnovo richiesta di proroga delle tutele previste per il periodo di quarantena e per le assenze dei lavoratori fragili

Datato7 gennaio u.s. è stato definitivamente pubblicato il decreto legge n.1 (GU., Serie generale, n.4). Rispondendo ad una condizione di crescente emergenza, considerato l’aumento esponenziale dei casi di contagio determinati dalla variante Omicron, il Governo è giunto ad approvare, con l’entrata in vigore dal 8 gennaio c.a., un insieme di misure che introducono disposizioni stingenti, in particolare sul piano dell’obbligo vaccinale, comprendendo anche il mondo del lavoro pubblico e privato. Primo paese in Europa, l’Italia, per la complessità degli interventi previsti, di natura vincolante, riguardanti l’obbligo vaccinale esteso alla popolazione, allo scopo di aumentare la tutela della salute della collettiva, percorrendo sempre di più la strada auspicata dalla CISL, già dall’estate scorsa, ha varato sostanzialmente, i seguenti obblighi:

Popolazione.

  • Per tutti i cittadiniitaliani, e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nelterritorio dello Stato, (nonché i cittadini stranieri con occupazione da lavoro dipendente o autonomo cheabbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari e iminori di stranieri), dal compimento dei 50anni, è previsto l’obbligo di vaccinazione (ciclo primario e booster).
    Confermatal’esenzione per i soggetti esenti dallavaccinazione per motivi di salute, sulla base di idonea certificazionemedica, fino al 31 gennaio 2022, essi possono utilizzare le certificazioni informato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori o daimedici di medicina generale o pediatri che operano nell’ambito della campagnadi vaccinazione nazionale.
  • In caso di inosservanzadell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dieuro 100, impartita dal Ministero della Salute, mediante l’Agenzia delleEntrate, a coloro che dal 1° febbraio c.a. non abbiano iniziato il ciclovaccinale primario, come anche ai soggetti che dalla stessa data non abbianoeffettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario o non abbianoeffettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinaleprimario, entro i termini di validità previsti.
  • Sarà necessario possedereed esibire il green pass “base” (ottenibile alle stesse condizioni delgreen pass “rafforzato” o con anche solo un tampone molecolare valido con esitonegativo per la durata prevista, oltre a chi è esente per ragioni di salute eai minori di 12 anni), fino al 31 marzo c.a., per accedere:
    § ai servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio c.a.);
    § ai pubblici uffici, postali, bancari e finanziari, attivitàcommerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare le esigenzeessenziali e primarie della persona (ad es. farmacie o supermercati …)individuate con DPCM entro 15 giorni dall’entrata in vigore della disposizione(a partire dal 1° febbraio c.a.).

N.B.: Dal 10 gennaio c.a. peraccedere, tra gli altri, agli alberghi, ristoranti (anche quelli all’internodelle strutture), ai mezzi di trasporto pubblici locali, regionaliinterregionali sarà richiesto il possesso e l’esibizione del green pass“rafforzato”.

Contesti lavorativi pubblici e privati

  • Pertutti gli occupati, del settore privato e pubblico (e delle strutture nelle qualisi svolge l’attività giudiziaria, esclusi solo avvocati difensori, testimoni ele parti del processo), che hannocompiuto 50 anni, per poter accedere al luogo di lavoro dovranno essere inpossesso del Green Pass “rafforzato”.L’obbligo, sarà operativo, almeno per adesso, dal 15 febbraio p.v., fino al 15 giungo p.v.. Il controllo dovràavvenire da parte del datore di lavoro e/o da parte di un incaricato.
    Si ricorda, a taleriguardo, che per ottenere il green pass “rafforzato” occorre essere in regolacon le vaccinazioni (ciclo primario e richiamo) o essere guariti dal Covid-19.
    Pertanto:
    § chi è alla prima dose (inizio ciclovaccinale primario), riceverà il green pass dopo 12 giorni dalla vaccinazione, e ilcertificato sarò valido dal 15° giorno, fino alla scadenza prevista pereffettuare la seconda dose;
    § chi ha già ricevuto la seconda dose (dosedi completamento ciclo vaccinale primario), a partire dai quattromesi successivi, fino ai sei mesi dopo la vaccinazione (durata ridotta, dagliattuali 9 mesi, dalla data del 1° febbraio p.v.), può procedere con la terzadose (booster);
    § chi ha ricevuto anche la terza dose (dosedi richiamo successiva al ciclo vaccinale primario – booster), è inpossesso di un certificato dalla validità pari a 6 mesi (durata ridotta, dagliattuali 9 mesi, dalla data del 1° febbraio p.v.);
    § chi è guarito, e siappresta ad effettuare la vaccinazione necessaria a terminare il ciclovaccinale primario o il richiamo, prolungando così di sei mesi il propriocertificato.

Si ricorda che glioccupati esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, sulla base diidonea certificazione medica, verranno adibiti dal datore di lavoro a mansioni,anche diverse dalla propria (senza che questo determini decurtazione dellaretribuzione), nel rispetto della tutela dal rischio di diffusione del contagioda SARS-CoV-2.

  • In caso di comunicazioneda parte degli occupati di mancato possesso o di non esibizione all’accesso deiluoghi di lavoro del green pass “rafforzato”, verranno considerati dasubito assenti ingiustificati con relativa sospensione della retribuzione,altro compenso o emolumento. Condizione che non prevede conseguenzedisciplinari e fa conservare il rapporto di lavoro. La violazione delle regoledi accesso, da parte degli occupati prevede una sanzione da euro 600 a euro1500, mentre per il datore di lavoro che non provvede al controllo sonopreviste sanzioni da euro 400 fino euro 1000. Somme che si raddoppiano in casodi reiterazione.
  • In tutte le realtà lavorative, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (determinata dacomunicazione di mancato possesso o non esibizione all’accesso dei luoghi dilavoro del green pass “rafforzato”), il datore di lavoro può sospenderel’occupato per la durata corrispondente a quella del contatto di lavorostipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo non superiorea dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022. Confermato anchein questo caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e a nonricevere alcuna conseguenza disciplinare.
  • Ad integrazione di quanto disposto con il DL, è stato chiarito,con note del governo che, per quanto concerne la modalità di lavoro agile, per tutto il mondo dellavoro, si deve fare riferimento alle disposizioni vigenti (guardando anchealle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva, nel settore privato,delineate con il Protocollo nazionale, siglato tra Parti sociali e ministericompetenti, il 7 dicembre u.s.), utilizzando al massimo le flessibilitàconsentite. Permangono, comunque, le modalità semplificate, senza l’accordoindividuale tra azienda e occupato, ma con notifica telematica al Ministero delLavoro e delle politiche sociali e obbligo di informativa, sui rischi SSL, daparte del datore di lavoro.

Scuola e Università

  • Per ilpersonale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica,musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, senzalimiti di età, è stata varata l’equiparazione al personale scolastico, quindiall’obbligo vaccinale per la prevenzione da SARS-CoV-2.
  • Per ilpersonale della scuola, a fronte della conferma dell’obbligo divaccinazione, già introdotto con disposizioni precedenti, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, siapplica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100, impartita dalMinistero della Salute, mediante l’Agenzia delle Entrate.
  • Per le modalità di gestione dei casi di positività al virusSARS-CoV-2 in ambito scolastico sono state previste, mediante una Circolare delMinistero della Salute e del Ministro dell’Istruzione (n.0001782 dell’8/01/2022– DGPRE-DGPRE-P), le seguenti nuove regole:

Scuola dell’infanzia – Servizi educativiper l’infanzia:

  • con un caso di positività si applica algruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di 10giorni e quarantena di durata di 10 giorni che termina con un test di uscita –tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
    o Per il personale (della scuola ed esterno) cheha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo, peralmeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza delcaso, si applica quanto disposto nella Circolare del Ministero della Salute peri contatti stretti (ad Alto Rischio) n.0060136 del 30/12/2021.

Scuola primaria:

  • conun caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe.L’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido omolecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il testsarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). Se il T0 o il T5 sono positivi è necessario informare il Dipartimento diPrevenzione (DdP) e il Medico di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta(MMG/PLS) e non si rientra a scuola. Si raccomanda di consumare il pasto ad unadistanza interpersonale di almeno 2 metri.
    o Per ilpersonale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nellaclasse del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 oreprecedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitariadell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per ilpersonale posto in auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnosticiT0 e T5.
  • Con un almeno due casi di positività: l’attivitàdidattica in presenza è sospesa si applica la didattica a distanza per ladurata 10 giorni e quarantena di durata di 10 giorni con test di uscita -tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo).
    o Per ilpersonale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nellaclasse dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 oreprecedenti l’insorgenza del caso, si applica quanto disposto nella Circolaredel Ministero della Salute per i contatti stretti (ad Alto Rischio) n.0060136del 30/12/2021.

Scuola secondaria di I e II grado:

  • con un caso di positività nella stessaclasse è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività el’uso delle mascherine Ffp2 per 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pastia scuola se non è possibile mantenere la distanza di almeno due metri.
    o Per ilpersonale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nellaclasse del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 oreprecedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitariadell’auto-sorveglianza;
  • condue casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica digitaleintegrata per 10 giorni per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo ehanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sonoguariti da più di 120 giorni (e ai quali non è stata somministrata la dose dirichiamo), e quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tamponemolecolare o antigenico – con risultato negativo). Per tutti gli altri è prevista laprosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo dimascherine Ffp2.
    o Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svoltoattività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche noncontinuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica quantodisposto nella Circolare del Ministero della Salute per i contatti stretti (adAlto Rischio) n.0060136 del 30/12/2021;
  • con tre casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica adistanza per 10 giorni per tutta la classe. Si applica quanto previsto nellaCircolare del Ministero della Salute per i contatti stretti (ad Alto Rischio)n.0060136 del 30/12/2021.
    o Per ilpersonale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza nellaclasse per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedentil’insorgenza del primo caso, si applica quanto disposto nella Circolare delMinistero della Salute per i contatti stretti (ad Alto Rischio) n.0060136 del30/12/2021.

Abbiamo provveduto a sollecitare i ministri competenti sulle due questioni delicate, ad oggi, non ancora risolte, in tema di tutele per il periodo della quarantena e per le assenze dei lavoratori fragili. In riferimento, difatti, alla misura di tutela che prevede l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato, essendo scaduta il 31dicembre p.v., si è richiesta l’urgente proroga.
Così, per le tutele previste per le lavoratrici e i lavoratori fragili, considerato che, pur apprezzando la proroga, al 28 febbraio 2022, della possibilità di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, occorre intervenire anche a tutela di quei soggetti fragili che, per la particolare mansione a cui sono adibiti, non possono svolgere la propria attività se non in presenza, sul luogo di lavoro. In tal senso, abbiamo richiesto la proroga, fino al termine dello stato di emergenza, che preveda che il periodo di assenza dal servizio sia equiparato, come già previsto, al ricovero ospedaliero e non sia computabile ai fini del calcolo del periodo di comporto. Si ricorda che i soggetti fragili non devono essere confusi con i soggetti che hanno un certificato di esonero dalla vaccinazione.

Condividi