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Linee guida per favorire le pari opportunità nel mondo del lavoro di donne, giovani e disabili

In relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) circa i bandi di gara per l’attuazione dei diversi interventi nello stesso contemplati, e cioè che “saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità”, sono state pubblicate sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021 le “Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)”, ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 108/2021.

Alcune delle misure previste dal citato art. 47 – si legge nel testo – si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifica previsione nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste, in particolare, quelle “disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo”, vale a dire:

  • la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del codice per le pari opportunità;
  • la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
  • la presentazione e dichiarazione della relazione relativa al rispetto delle norme sul diritto al lavoro delle persone disabili di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999.

Riguardo al primo punto, è fatto obbligo agli operatori pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti di produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione di conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali unitarie e ai consiglieri regionali di parità. Nel caso in cui le aziende non lo avessero già trasmesso, potranno farlo contestualmente in sede di gara.
Sul secondo punto, le imprese con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e non superiori a 50, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, dovranno produrre, a pena di impossibilità a parteciparvi per un anno, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, la suddetta relazione in ordine alle assunzioni, profili professionali, livelli, formazione, passaggi di qualifica o categoria.
Stesso discorso con riferimento al terzo punto, per cui gli operatori economici con numero di dipendenti e nei termini di cui al punto precedente, dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 e illustrare eventuali sanzioni e provvedimenti a carico delle imprese nel triennio precedente la presentazione delle offerte.
In tutti e tre i casi, i documenti vanno inviati contemporaneamente alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri/e regionali di parità.

Le linee guida forniscono, inoltre, criteri di applicazione e definizione della metodologia da utilizzare per i requisiti considerati necessari per la presentazione delle offerte, nonché altre clausole contrattuali come, ad esempio: l’assunzione dell’obbligo di assicurazione, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per attività ad esso connesse, sia a donne che a giovani. L’obbligo si riferisce anche alle prestazioni che il contraente principale svolge in subappalto purché rientranti tra le attività connesse o strumentali.

Così come alcune misure premiali, con ipotesi di attribuzione di punteggio aggiuntivo, che vanno dal possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica all’assenza di verbali di discriminazione di genere, dall’adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti (asilo nido aziendale, misure di flessibilità in entrata e uscita, telelavoro, smart working, formazione sui temi delle pari opportunità) alla identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie ecc.

Per la Cisl, le Linee guida costituiscono un ulteriore importante tassello per tradurre in pratica i propositi del PNRR sul tema in oggetto e per un utilizzo più mirato delle risorse messe in campo anche attraverso il PNC. Continueremo a monitorare questa fase affinché i principi e le clausole delle Linee guida siano correttamente applicate e che le donne, così come i giovani e i disabili, ne traggano concreto giovamento in termini di pari opportunità nel mondo del lavoro.

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