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Molestie e violenze sul lavoro: siglato l’accordo interconfederale tra A.g.c.i., Confcooperative, LegaCoop e Cgil Cisl e Uil

Pubblicato il 6 Feb, 2020
E’ stato sottoscritto un importante ulteriore accordo interconfederale in tema di discriminazioni, molestie e violenza nei luoghi di lavoro, tra A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. 
L’Accordo (All.1) si differenzia da quello nazionale di recepimento dell’Accordo europeo sulle molestie e violenza sul lavoro, siglato nel 2016 con Confindustria, tenuto conto che il sistema delle cooperative non rientra nelle Parti europee che hanno siglato l’Accordo comunitario del 2007; seppur nel testo, non solo vi si fa esplicito riferimento, ma vengono condivisi i principi espressi e viene riproposto lo strumento del “modello di dichiarazione” da far adottare ed esporre in azienda.
 
Riconoscendo congiuntamente il principio della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, l’Accordo ha inteso ricomprendere la problematica nel suo alveo complessivo, rappresentato da quanto previsto in tema di discriminazioni, confermando quanto sancito dal Codice delle pari opportunità (D.Lgs 198 del 2006), nel quale si precisa che le molestie (nelle loro diverse forme di attuazione: fisica, psicologica e sessuale) sono prima di tutto delle discriminazioni attuate, in occasione di lavoro. 
 
In tal senso, è fondamentale l’aver ricompreso nell’Accordo, rafforzandone quindi il valore perché volontà condivisa, l’elenco di modalità (atti, comportamenti, prassi) mediante le quali si pongono in essere azioni, in ambito lavorativo, che vanno a determinare un effetto pregiudizievole alle lavoratrici o ai lavoratori, arrecando danno, e determinando sofferenza, ledendo la dignità dei singoli.
 
Di rilevante significato sono anche le definizioni contenute nel testo che riguardando il “genere”, superando un approccio esclusivamente rivolto alla popolazione femminile, rafforzando il concetto della centralità della persona nel lavoro, nel rispetto delle tipicità di ciascuno (in tal senso, importanti sono i riferimenti ai comportamenti discriminatori che possono riguardare la nazionalità, l’età, la disabilità, le opinioni politiche,…). Anche il richiamo al concetto cardine dei “comportamenti indesiderati”, quale linea di confine nello stabilire la molestia, consolida nel testo l’esclusiva determinazione individuale nello stabilire la natura dei comportamenti.
 
L’Accordo poi impegna le Parti, rendendo protagonisti le imprese cooperative, i soci, le lavoratrici e i lavoratori e le rappresentanze, a favorire e consolidare nel sistema cooperativo lo sviluppo di una cultura organizzativa contraria a qualsiasi forma di discriminazione, a partire dal dare all’articolato un’ampia diffusione attraverso le proprie strutture sul territorio, e soprattutto nelle aziende associate, promuovendone l’applicazione e spingendo alla realizzazione degli obiettivi previsti, coerenti con l’articolato europeo, volti in primis all’aumentare la consapevolezza sul tema, a tutti i livelli, nelle diverse realtà lavorative. 
 
Infine, l’introduzione nell’Accordo di un preciso impegno temporale (significativamente prossimo – 31 luglio 2020) entro il quale procedere a definire un programma di azioni necessarie per la realizzazione di misure volte al raggiungimento delle finalità espresse nel testo, rafforza la volontà condivisa, tracciando quel percorso virtuoso, delineato dal legislatore comunitario e poi nazionale, posto alla base del più ampio modello partecipativo, finalizzato al promuovere e realizzare condizioni di lavoro rispettose della salute e sicurezza e tese al raggiungimento del benessere lavorativo.
 

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