1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Giovani e...
  6. /
  7. Pubblicato il decreto sullo...

Pubblicato il decreto sullo sgravio contributivo per le aziende con certificazione di genere

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso pubblico nei giorni scorsi il decreto (v. allegato), adottato il 20 ottobre 2022, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze, che definisce, oltre agli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, i criteri e le modalità di concessione dello sgravio contributivo, a partire dal 2022, nella misura dell’1% e nel limite di 50 milioni di euro annui, per le imprese in possesso della certificazione di genere, in attuazione dell’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Sono escluse dalla misura le pubbliche amministrazioni.

Per ottenere lo sgravio, che ha una durata pari alla validità della certificazione, occorre presentare apposita domanda telematica all’INPS, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato o altri soggetti intermediari, secondo le istruzioni che lo stesso Istituto renderà disponibili, che dovrà contenere una serie di informazioni sulla base delle quali l’INPS procederà alla verifica dei requisiti e all’ammissione o meno al beneficio. A tal fine, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.

I datori di lavoro che beneficeranno indebitamente dello sgravio dovranno provvedere al versamento dei contributi per intero nonché al pagamento delle sanzioni previste, oltre all’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. Le somme recuperate confluiranno nel fondo relativo all’annualità successiva.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto dei contratti collettivi e delle altre condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.

Condividi