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Violenza domestica e di genere. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge sul ‘codice rosso’

Pubblicato il 9 Ago, 2019

Agosto 2019 – Dopo il sì definitivo da parte del Senato, è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato la legge 19 luglio 2019 n. 69  recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”  recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, meglio conosciuta come “codice rosso”.

La nuova legge si pone l’obiettivo di affrontare e contrastare, in particolare dal punto di vista procedurale e penale, le diverse sfaccettature della violenza, inasprendo le pene per i diversi reati, a partire dallo stalking e soprattutto per quelli che vedono vittime minori e persone in condizioni di inferiorità fisica e/o psichica, prevedendo una corsia preferenziale per alcuni di questi ad esclusione del cosiddetto “revenge porn” (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), a cui non viene esteso l’obbligo di ascolto per la vittima entro i previsti tre giorni dalla denuncia.

Diverse le novità introdotte, tra cui: l’obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, anche in forma orale per ragioni di urgenza, per i reati di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali su minori, su persona in condizioni di inferiorità fisica e/o psichica e per lo stalking; la condanna alla reclusione da 6 mesi a 3 anni per coloro che non osservano gli obblighi di allontanamento e i divieti di non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di reato; la formazione degli operatori di polizia e dei carabinieri; la sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero; l’introduzione dell’art. 558-bis nel codice penale, che punisce con la reclusione da uno a 5 anni, stabilendo per questo tipo di reato il principio della extraterritorialità, se commesso all’estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia, chi costringe altra persona a contrarre matrimonio o unione civile (da 2 a 7 anni se vittima minore di anni 14); l’aumento del fondo in favore degli orfani di femminicidio, comprese misure di sostegno in favore delle famiglie affidatarie; l’introduzione dell’art. 612-ter che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della vittima (pena aumentata se commessa da coniuge, anche se separato, o compagno della vittima, o ai danni di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica); l’inasprimento della pena, da 8 a 14 anni, per il reato di deformazione e lesioni permanenti al viso; l’aumento della reclusione da 6 a 12 anni, anziché da 5 a 10, per i reati contro la sfera sessuale, aggravati di un terzo se commessi ai danni di minori di 14 anni.

La Cisl apprezza il riconoscimento della gravità di alcuni reati come il “revenge porn”, i matrimoni forzati, il fenomeno delle cosiddette “spose bambine”, quelli relativi alla sfera sessuale e le lesioni permanenti al viso, introducendo pene più severe, riscontrando nel contempo però alcune criticità già avuto segnalate in fase di audizione.

Tra queste, ad esempio, l’obbligo di ascolto della vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, ritenuto troppo rigido, nel senso che la vittima proprio in quel momento molto delicato ha bisogno di tempi adeguati per sentirsi sicura e protetta onde evitare la revoca della denuncia. Non convince  la Cisl la collocazione di un Osservatorio presso il Ministero di Grazia e Giustizia in quanto ricondurrebbe la materia a soluzioni solo sul piano repressivo, mentre l’impegno che la confederazione sta portando avanti è anche di natura culturale con un approccio complessivo comprendente Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche integrate, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale sulla violenza maschile contro le donne. Senza tralasciare il fatto che la legge prevede una invarianza di spesa per le finanze pubbliche che ne potrebbe ridurre efficacia e portata.

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