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Violenza sulle donne: riattivata dall’INPS la procedura per accedere al Reddito di libertà

In seguito alla pubblicazione sulla G.U. del D.P.C.M. 1° giugno 2022 (allegato 1), concernente “definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022”, che ammontano complessivamente a 9 milioni di euro, l’INPS, con Messaggio n. 3363 del 13 settembre scorso (allegato 2), ha riattivato la procedura per accedere alla predetta misura finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con particolare riguardo all’autonomia abitativa e all’impegno scolastico e formativo dei figli e delle figlie minori.

Il “Reddito di libertà”, lo ricordiamo, introdotto dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è stabilito nella misura massima di 400 euro pro capite su base mensile, per un massimo di 12 mensilità.
La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di residenza secondo il modello (allegato 3) già predisposto dall’Istituto con Messaggio n. 4132 del 24 novembre 2021.

Le risorse saranno impiegate per liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte nel 2021 per insufficienza di budget e, a seguire, per l’accoglimento di quelle nuove.

La Cisl ritiene importante il rifinanziamento di questa misura che ha chiesto diventi strutturale e definitiva. La violenza economica resta ancora un forte ostacolo alla difficile scelta di libertà da parte delle vittime.

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