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Cig covid nel Decreto Sostegni: la Circolare Inps n. 72 del 29 aprile 2021

Pubblicato il 3 Mag, 2021

L’Inps ha emanato lo scorso 29 aprile 2021 la Circolare n. 72 che, facendo seguito al messaggio n. 1297/2021 ( con cui sono state fornite le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) relativamente alla cassa integrazione con causale covid, illustra in maggiore dettaglio la normativa.

Come già chiarito nel citato Messaggio, la circolare ribadisce che le nuove settimane di cig covid (sia cassa ordinaria, sia assegno ordinario, sia cassa in deroga, sia Cisoa) sono aggiuntive ai periodi precedenti introdotti dalla legge di bilancio, pur se i periodi previsti sono in parziale sovrapposizione. Inoltre sono richiedibili da tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale covid, e sono utilizzabili per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

Sottolineiamo che la circolare risolve in via interpretativa il problema, da noi segnalato insieme a Cgil e Uil, della mancata continuità dei nuovi periodi di cig covid con quelli introdotti dalla legge di bilancio. Infatti la decorrenza delle nuove settimane di cig covid dal 1° aprile 2021 non consente il regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio), in quanto per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.

Per ovviare, per quanto possibile, a tale problema, nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, la circolare stabilisce che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021). Di conseguenza i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Va segnalata una ulteriore novità introdotta in via interpretativa dalla circolare in oggetto: ricordando che vige l’obbligo di accordo sindacale per la domanda di cassa integrazione in deroga da parte di datori di lavoro con più di 5 dipendenti, la circolare precisa che, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per covid, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ma viene considerato valido l’accordo già siglato in relazione a periodi di cassa in deroga con causale covid già utilizzati; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale covid.

Inoltre la circolare ricorda che il Decreto Sostegni ha esteso la modalità di pagamento con anticipo da parte delle aziende e successivo conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza covid, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, mentre finora l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa in deroga era limitato alle sole aziende plurilocalizzate.

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