La circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022, oltre a fornire prime indicazioni in tema di riforma degli ammortizzatori sociali, dedica il paragrafo 9 ad illustrare le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022 relative alla Cig scontata per alcuni settori in difficoltà.
La circolare Inps conferma che:
– i datori di lavoro destinatari sono quelli elencati nell’allegato al citato Decreto-legge (appartenenti ai settori Turismo, Ristorazione, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative, altre attività, identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
– il periodo interessato dalla agevolazione va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
– i trattamenti di integrazione salariale sono quelli relativi alla ordinaria disciplina contenuta nel D.lgs n. 148/2015, come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio (legge n. 234/2021) che ha riformato il sistema di ammortizzatori sociali, pertanto rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale; l’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale. L’esonero dal contributo addizionale opera sia per i trattamenti di cassa integrazione, sia per l’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale, sia, laddove previsto dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali, per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale da parte dei suddetti Fondi.
Permangono, quindi, tutte le altre regole di cui al Dlgs 148/15, come recentemente riordinate, ad esempio, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (ridotta da 90 a 30 giorni dal recente riordino), l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali (che in base alle nuove regole introdotte dalla riforma può svolgersi anche in via telematica, ma non deve più sottostare al termine abbreviato dei 3 giorni), l’obbligo di produrre una relazione tecnica dettagliata, le disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento (con pagamento diretto solo in caso di accertate difficoltà finanziarie), le modalità di presentazione della domanda, l’indicazione della causale, tra quelle previste dalla ordinaria disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.
Riguardo ai termini di invio delle istanze, la circolare Inps precisa che il decreto Sostegni ter, nel prevedere la possibilità di accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di pagamento del contributo addizionale in favore dei datori di lavoro operanti in determinati settori di attività, non ha introdotto termini specifici per l’invio delle domande; ne consegue che, anche qui, valgono le indicazioni generali. A tale proposito la stessa circolare Inps (par. 8) stabilisce, per la generalità dei datori di lavoro, che le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare (1-2-2022), potranno essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare.