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D.M. 67/2022: Adeguamento criteri concessione Cigo (caro-energia e crisi ucraina)

Pubblicato il 2 Mag, 2022

E’ stato pubblicato il 28 aprile, sul sito del Ministero del lavoro, il Decreto del Ministero del lavoro delle politiche sociali n. 67 del 21.02.2022 che va a modificare il D.M. n.95442 del 15 aprile 2016 relativo alla disciplina dei criteri per la concessione, da parte dell’Inps, della Cassa integrazione ordinaria (Cigo). Quest’ultimo, all’indomani del riordino operato con Il Dlgs 148/2015 attuativo del Jobs Act, aveva elencato le diverse fattispecie – mancanza di commesse, crisi di mercato, fine cantiere, mancanza di materie prime o componenti, eventi meteo, incendi, etc – atte a declinare le due causali di utilizzo della Cigo confermate dalla recente riforma degli ammortizzatori sociali (“eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti” e “situazioni temporanee di mercato”).

Il nuovo DM va ad integrare il precedente rispondendo ad una delle sollecitazioni poste dalla Cisl nel corso del confronto con il Governo finalizzato ad affrontare le difficoltà per la nostra economia derivanti dalle attuali situazioni internazionali relative al caro energia e alla crisi ucraina. Avevamo infatti segnalato le situazioni contingenti ovviamente non contemplate nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali: in primo luogo il “caro-energia” di per sé non rientra nella “mancanza di materie prime” come declinata dal Decreto ministeriale del 2016; in secondo luogo non rientrano nelle fattispecie declinate dal DM del 2016 situazioni come fallimenti di imprese e banche sia russe che bielorusse, mancato pagamento, blocchi e difficoltà nei trasporti, impossibilità di esecuzione dei contratti, derivanti dall’applicazione delle sanzioni in atto.

Su questi fronti il nuovo DM adegua il precedente DM del 2016, con due importanti novità:

• per l’anno 2022 rientra nella fattispecie “crisi di mercato” anche l’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina
• la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Mentre la prima possibilità è data solo per l’anno in corso, la seconda è stata inserita in via strutturale.

Si tratta di una prima risposta all’esigenza di assicurare alle aziende strumenti per superare la difficile situazione in atto salvaguardando occupazione e reddito dei lavoratori, ma ancora insufficiente. Da una parte, infatti, non viene chiarito se le fattispecie indicate nel DM del 2016, così come integrate dal nuovo DM, continuino ad applicarsi anche ai trattamenti del Fis, come avveniva nella situazione precedente alla riforma degli ammortizzatori sociali. Se così non fosse, le due nuove fattispecie sarebbero riservate ai soli settori industriali. Dall’altra, più in generale, siamo in attesa di capire se e come il Governo allargherà, come da noi chiesto, le facilitazioni per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotte con il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto “energia”) ad aziende e settori rimasti esclusi.

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