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Ammortizzatori covid 19 – La Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 dell’8 Aprile 2020

10 Aprile 2020 – Il testo della Circolare del Ministero del Lavoro n.8 dell’8 aprile 2020 relativa alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza COVID-19, introdotte dapprima con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per le sole zone rosse e le tre Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, e poi estese a tutto il territorio nazionale con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La Circolare fornisce indicazioni sulla cassa integrazione ordinaria, sulla trasformazione in cassa integrazione ordinaria di cassa straordinaria in corso e sulla cassa in deroga, rinviando ad una successiva circolare ulteriori indicazioni sui fondi di solidarietà e l’assegno ordinario. Purtroppo non tutte le indicazioni sono chiarissime.

Di seguito una sintesi relativa alle sole norme che introducono novità di qualche rilievo, segnalando in particolare alcune opportune interpretazioni estensive quali, ad esempio, quelle relative alle procedure di consultazione sindacale, all’allargamento della cassa in deroga alle aziende fallite, all’utilizzo della cassa in deroga non solo a zero ore ma anche con riduzione oraria.

Da segnalare anche la definizione della procedura di cassa in deroga per le aziende multilocalizzate. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’art.13 del D.L. 9/2020 per le ex zone rosse, la circolare ricorda che i datori di lavoro sono dispensati dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art.14 del Dlgs 148/15, ma specifica che l’esonero riguarda il solo comma 1, mentre deve applicarsi la procedura “abbreviata” di consultazione sindacale prevista dal comma 4 per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Riportiamo per comodità il comma 4 del citato art.14:
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta”).

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’art.19 del D.L. 18/2020 per tutto il territorio nazionale, la circolare recepisce quanto già chiarito con l’art.41 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto liquidità), stabilendo che la domanda può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, cosa che vale anche per la cassa in deroga, benché la circolare non lo ripeta.

Relativamente alla procedura di consultazione sindacale, viene ripetuto esattamente quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020, e cioè che restano ferme l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. (Ma ricordiamo che la Circolare Inps n. 47/2020, pur riportando anch’essa esattamente il dettato normativo, aggiunge che all’atto della presentazione della domanda non è necessario che sia data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti sindacali).

Per quanto riguarda le aziende che hanno un trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso e che possono sospenderla per beneficiare della cigo con causale covid, sia ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 9/2020, per la ex zona rossa, che ai sensi dell’ art. 20, D.L. n. 18/2020, per tutto il territorio nazionale, la circolare specifica che sono ricomprese anche i trattamenti a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015.

Viene inoltre specificato che saranno presi in considerazione non solo i trattamenti già autorizzati alla data del 23 febbraio, ma anche i trattamenti in corso di istruttoria le cui sospensioni dall’orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020 (data di emanazione della circolare INPS n. 47/2020).

Dal punto di vista procedurale l’azienda deve presentare due domande, una per sospendere la cigs in corso, l’altra per richiedere la cigo con causale covid.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, viene specificato, come già chiarito con la citata circolare Inps n. 47/2020 che possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO con causale covid.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate, definite come quelle aventi unità produttive e/o operative (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda) site in cinque o più regioni o province autonome (come già stabilito con il Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 di ripartizione dalla prima tranche di risorse), le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale, tranne che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti (mentre l’Inps, sempre nella circ. 47/2020, per le domande presentate alle Regioni considera esperito l’accordo di cui all’art.22 comma 1 con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’art.19 comma 1).

Dovranno inoltre essere corredate dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario ( si evince quindi che la cassa in deroga non può essere utilizzata solo a zero ore ma anche con riduzione oraria) dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Inoltre la circolare fornisce una interpretazione estensiva del campo di applicazione della cig in deroga con causale covid, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali, stabilendo che l’integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi. Infine viene ribadito, come del resto previsto dall’art.22 del DL 18/2020, che il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

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