Conversione in Legge DL 221/2021: proroga tutele lavoratori fragili e misure collegate a stato emergenza. Aspetti di competenza delle pubbliche amministrazioni e sanità.

E’ stata pubblicata sulla G.U. la legge n. 11/2022 di conversione del DL 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVIS-19”.
Il DL 221/2021 ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 e nel corso dell’iter di conversione in legge sono state apportate modifiche in materia di tutele dei lavoratori fragili e di particolare delicatezza per il settore pubblico, che di seguito vi indichiamo:

  • L’art. 17 comma 1 proroga dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 la vigenza dell’art. 26 – comma 2/bis – del DL 18/2020 che consente ai lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita , inclusi i lavoratori in possesso di disabilità di cui all’art. 3 della Legge 104/92, di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a mansione diversa purché ricompresa nella medesima area di inquadramento, così come definita nei CCNL vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
    Inoltre al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce della suddetta tutela viene previsto per l’anno 2022 uno stanziamento di € 68,7 mln di euro.
  • L’art. 17 – comma 3/bis proroga per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 l’art. 26 comma 2 del DL 18/2020 che equipara l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in smart working a ricovero ospedaliero. La modifica introdotta in sede di conversione, avendo effetto retroattivo, sana così il vuoto legislativo venutosi a creare da inizio anno.
    Si segnala, inoltre, che è stato recentemente emanato il DM 4 febbraio 2022 con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.
  • L’art. 17 comma 3 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina dei congedi parentali straordinari di cui all’art. 9 del DL 146/2021.

    Nella legge sono state prorogate fino al 31 marzo 2022 ulteriori misure di specifico interesse del settore pubblico:
  • L’art. 4/bis consente fino al 31 dicembre 2022 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell’UE o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall’emergenza COVID-19,
  • L’art. 16 dispone la proroga al 31/3/2022 dei termini relativi alle disposizioni elencate nell’allegato A e precisamente:
  • Art. 2/bis – comma 3 – del DL 18/2020 che consente il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle Aziende e degli enti del SSN;
  • Art. 12 – comma 1 – del DL 18/2020 relativo alla possibilità per le Aziende e gli enti del SSN di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonchè il personale del ruolo sanitario del comparto Sanità e gli operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti per il collocamento in quiescenza;
  • Art. 4 – commi 1 e 3 – del DL 34/2020 che prevede la remunerazione da parte delle Regioni nei confronti delle strutture sanitarie inserite nei piani di incremento dei posti letto di cui all’art. 3 – comma 1 lett. b) del DL 18/2020, di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi derivanti dall’allestimento dei reparti e dalla gestione dell’emergenza COVID e un incremento tariffario per le attività resi ai pazienti affetti da Covid-19;
  • Art. 10 – commi 2 e 3 – del DL 44/2021 relativo allo svolgimento di procedure concorsuali in modalità semplificata, anche in sedi decentrate, con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Allegati a questo articolo

Condividi