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Decreto P.A. bis: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 190 del 16 agosto u.s. la legge n. 112/2023 di conversione del DL 75/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025” (c.d. Decreto PA bis).

Di seguito vi segnaliamo le norme di maggior interesse del dipartimento:

Articolo 1: Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Comma 1: autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – due dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia) a coprire i posti aggiuntivi assegnati dal DL 44/2023 in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.
Comma 1/bis: autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale, sempre entro il 31 dicembre 2026, a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi e in numero non superiore alle quattro unità, secondo le modalità previste dalle normative vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti che varrebbero per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comma 1/ter-: viene autorizzato lo svolgimento di missioni con mezzo proprio e corresponsione dell’indennità chilometrica da parte del personale appartenente al contingente di esperti del Dipartimento digitale, per attività di verifica e controllo nell’ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA previsti dal PNRR.
Comma 5/bis: dispone che il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri includa anche gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

Articolo 1/ter: Disposizioni in materia di formazione e reclutamento dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle Agenzie Fiscali
L’articolo, nelle more del riordino della disciplina dell’accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non delle Pubbliche Amministrazioni, attribuisce alla Scuola Nazionale della Pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché al reclutamento dei dirigenti per le suddette Amministrazioni mediante specifico corso-concorso, definendone le modalità.

Articolo 1/quater: Rideterminazione della dotazione organica dell’Ente Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
L’articolo dispone che la dotazione organica dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, come stabilita dal DPCM 2 gennaio 2023, senza nuovi o maggiori oneri, venga rideterminata in 47 unità di personale amministrativo e 34 unità di personale di sorveglianza.

Articolo 3 – Comma 6/bis – Reclutamento di personale dirigenziale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il comma autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’avvio di procedure di reclutamento di personale finalizzate anche all’assunzione di funzionari, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di: igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e delle capacità di investimento, digitalizzazione, gestione dei siti internet e contrattualistica pubblica.
Comma 6/ter: il comma dispone che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia autorizzato nel biennio 2024-2025 a reclutare con contratto a tempo indeterminato un contingente di sei dirigenti di seconda fascia, con corrispondente incremento della dotazione organica

Articolo 6: Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute
L’articolo dispone un incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della Salute pari a euro 2.500.000 per l’anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall’anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8/bis–comma 2- Abrogazione delle norme sulla permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN
La norma dispone l’abrogazione del comma 687 – articolo 1 – della Legge 145/2018 che prevedeva la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica (PTA) nei ruoli del personale del SSN e, per il triennio 2022-2024, disponeva che tale dirigenza venisse ricompresa nell’area della contrattazione collettiva della sanità.
Conseguentemente la dirigenza PTA resta inquadrata nei ruoli e nell’area contrattuale della dirigenza delle Funzioni Locali.

Articolo 12: Disposizioni in materia di personale del Ministero della Cultura
L’articolo dispone l’incremento della dotazione organica del Ministero della Cultura pari a 100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’ambito dell’area delle elevate professionalità , autorizzando il Ministero alle relative assunzioni a tempo indeterminato mediante lo svolgimento di procedure concorsuali, anche senza previo espletamento delle procedure di mobilità, un quota non inferiore al cinquanta per cento e per la restante quota tramite procedure comparative finalizzate alla progressione tra le aree.

Articolo 12-ter: Limiti all’adeguamento degli ordini e dei collegi professionali alla normativa in materia di pubblico impiego
L’articolo modifica l’art. 2 – comma 2/bis del DL 101/2013 escludendo per gli ordini e collegi professionali, i relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, l’applicazione di ogni altra disposizione rivolta ai soggetti di cui all’art. 1 – comma 2 – del DLgs 165/2001, diversa dai principi ivi previsti, salvo che la legge non lo preveda espressamente.

Articolo 13/bis: Aumento della dotazione organica Ministero della Giustizia
L’articolo prevede l’aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell’Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari e dispone che il relativo adeguamento delle tabelle organiche sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 28: Disposizioni di modifica del DL n. 44/2023
Comma 1: Assunzioni presso Regione Calabria e assunzioni giovani nella Pubblica amministrazione
Con la modifica all’articolo 3 – comma 3/bis – del DL 44/2023 viene disposto che i Comuni della Regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga attraverso il superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50% dei posti banditi a favore degli stessi.
Con la modifica all’art. 3/ter del DL 44/2023 si precisa che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratti di formazione e lavoro, deve avvenire nel rispetto dell’art. 24 del DLgs 165/2001
All’art. 3/ter è stato aggiunto il comma 4/bis che dispone che, per i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Province e le Città metropolitane le percentuali di cui ai commi 1 e 2 di cui richiamato articolo 3/ter sono incrementati rispettivamente al 20% delle facoltà assunzionali esercitabili e comunque per almeno una unità. Al fine di ridurre i tempi di accesso all’impiego alle assunzioni di cui al presente comma non si applicano le procedure di mobilità di cui agli artt. 34, comma 6, e 34/bis del DLgs 165/2001.
Comma 1/bis: Riserva dei posti ni concorsi per dirigente comunale
La norma consente ai Comuni di istituire una riserva di posti, non superiore al 50% dei posti a concorso per il reclutamento di personale dirigenziale, da destinare al personale dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio , anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative ad evidenza pubblica o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.
Comma 1/ter: Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 25.000 abitanti
La disposizione, modificando l’art. 1, comma 557 – della Legge 311/2004, eleva da 15.000 a 25.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza.

Articolo 28/bis: Avvalimento di graduatorie concorsuali da parte di altre Pubbliche Amministrazioni
L’articolo prevede che per l’attuazione delle misure di completamento della dotazione organica alcune Pubbliche Amministrazioni (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e del Merito, le Prefetture e gli uffici territoriali del Governo) possano anche ricorrere, mediante convenzione, allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)-

Articolo 28/ter – Modifiche al Decreto Legislativo 165/2001
Comma 1 lett. a) – Procedure comparative per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia La norma prevede, con riferimento alle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e agli Enti pubblici non economici nazionali, che i bandi delle procedure comparative per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia possono essere adottati anche dalle singole Amministrazioni interessate.
Comma 1 lett. b) -Valorizzazione del servizio temporanei all’estero
Dispone, ad integrazione dell’art. 32 del DLgs 165/2001, che l’esperienza maturata dal dipendente pubblico, durante la prestazione di servizio temporaneo all’estero, è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi concorso per l’accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all’esperienza stessa.
Comma 1 lett. c) e comma 2 : Disposizioni in materia di idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici
La norma dispone che nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, e dei ricercatori, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori.
Sono esclusi dall’applicazione i concorsi pubblici banditi dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti locali e da Enti o Agenzie da questi controllati o partecipati che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore alle venti unità, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e le assunzioni a tempo determinato.
Comma 2: Viene espressamente chiarito che i nuovi limiti sullo scorrimento delle graduatorie si applicano ai concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore della Legge di conversione.
Comma 3: Assunzione di personale dirigenziale al MEF
L’articolo autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, 60 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Sono previste riserve di posti, non oltre il cinquanta per cento, a favore del personale in servizio presso la stessa Amministrazione in possesso di determinati requisiti.

Articolo 28/quater: Disposizioni in materia di potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La norma estende fino al 2025 l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal DL n. 23/2020 e successivamente prorogato fino al 2022.

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