Rientro in presenza dei lavoratori pubblici

Con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica dell’8/10/2021 vengono fornite le linee guida per il rientro in presenza del personale delle Amministrazioni Pubbliche a far data dal prossimo 15 ottobre, così come previsto dal DPCM del 23 settembre u. s. di cui vi abbiamo dato notizia con la ns del 30 settembre u.s.
Con il Decreto Ministeriale dell’8 ottobre vengono, ora, fissate le misure organizzative che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad adottare per il rientro dei lavoratori, intendendosi per tale lo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede di servizio.


L’ art. 1 – comma 2- stabilisce che le Amministrazioni:

  • prevedono il rientro in presenza di tutto il personale. Entro il 30 ottobre, assicurano le misure organizzative necessarie garantendo, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office) anche attraverso la flessibilità di sportello e di ricevimento dell’utenza e mediante l’ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;
  • al fine di evitare che il personale si concentri nella stessa fascia oraria, individuano, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.
    Il comma 3 prevede che, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi dello smart working nell’ambito del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) l’accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
  • l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale in lavoro agile dovendo essere prevalente l’esecuzione della prestazione in presenza;
  • l’amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
  • l’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
  • l’amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
  • l’accordo individuale di cui all’art. 18 – comma 1 – della Legge 81/2017 deve definire almeno:
    · gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
    · le modalità di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
    · le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
  • le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
  • le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedono, la rotazione del personale impiegato in presenza.

Il comma 4 individua le figure che in ogni amministrazione provvedono all’attuazione delle misure previste nel Decreto di che trattasi.

Il comma 6 stabilisce che, ai fini dell’omogenea attuazione delle misure di cui al decreto, il Ministro per la Pubblica Amministrazione adotta specifiche linee guida che, per quanto concerne la stipula degli accordi individuali e la rotazione del personale sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Il comma 7 specifica che gli accordi individuali sul lavoro agile stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal decreto o che siano tempestivamente adeguati.

L’articolo 2 prevede, infine, che al fine di agevolare gli spostamenti casa lavoro del personale dipendente i mobility manager delle pubbliche amministrazioni nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i piani degli spostamenti casa-lavoro (/PSCL) di propria competenza tenendo conto dell’ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro.

Analogamente gli enti locali, tramite i propri mobility manager d’area di cui al suddetto decreto interministeriale, svolgono un’azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali anche per la verifica complessiva e coordinata dei piani di spostamento casa-lavoro e l’identificazione e promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio.

Le Regioni e gli enti locali, infine, dovranno emanare apposite disposizioni per adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico alle nuove fasce di flessibilità delle amministrazioni pubbliche.

Rispetto ai contenuti del Decreto come CISL non possiamo non sottolineare la nostra contrarietà, come più volte ribadito, a qualsiasi ingerenza normativa sul lavoro agile convinti come siamo che l’intera materia vada disciplinata dalla contrattazione nazionale e integrativa, considerato anche che al momento sono già state avviati i negoziati per il rinnovo dei CCNL del pubblico impiego.
Così come manifestiamo preoccupazione rispetto alla necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori che rientrano in presenza con l’osservanza di tutte le raccomandazioni delle autorità sanitarie (distanziamento negli uffici, tutela degli operatori di front office etc), dal momento ad esempio, che il possesso o l’esibizione del Green Pass non è richiesto all’utenza.
Per questo continueremo a vigilare affinché vengano rispettate e garantite in tutti i luoghi di lavoro la salute e sicurezza dei lavoratori nell’auspicio che nel rinnovo dei CCNL sia definitivamente regolamentata l’intera materia dal momento che non vorremmo rischiare di disperdere un’esperienza quale quella dello smart working, che seppure dettata dall’emergenza sanitaria, ha rappresentato per la Pubblica Amministrazione una svolta importante di innovazione e modernizzazione.

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