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Proroghe al lavoro agile emergenziale

Pubblicato il 29 Set, 2022

In fase di conversione in legge del Decreto Aiuti bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142) sono state inserite proroghe relative all’utilizzo emergenziale del lavoro agile, che descriviamo di seguito.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
Dopo l’articolo 23 viene inserito l’art. 23-bis che, con il comma 2, va a prorogare il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B (si tratta dell’art. 90 commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) annesso al medesimo decreto-legge.

Pertanto è prorogato dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, anche in assenza degli accordi individuali, per:

  • i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi “i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Si ricorda che Il DM Salute del 4 febbraio 2022 ha individuato le «patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità».

Proroga del lavoro agile senza accordo individuale nel settore privato
Dopo l’articolo 25 viene inserito l’art. 25-bis che va a prorogare, senza modifiche, la norma di cui all’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52, che a sua volta prorogava le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

Pertanto è prorogata dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di collocare il lavoratore in lavoro agile anche in assenza di accordo individuale.

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