Sono stati emanati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale due Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
- Decreto 2 agosto 2022 recante “Modalità’ di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (GU n.227 del 28-9-2022);
- Decreto 2 agosto 2022 recante “Criteri e modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie (GU n.253 del 28-10-2022).
Si tratta degli attesi decreti relativi alla “condizionalità”, vale a dire il diritto/dovere a partecipare a percorsi formativi per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per causali straordinarie. I due decreti, gli ultimi firmati dal Ministro del lavoro del precedente Governo, in attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, consolidano l’intreccio tra sostegno al reddito e politiche attive, ma è da sottolineare che sulla concreta operatività di quanto previsto potrebbe pesare il ritardo nel potenziamento dei Centri per l’impiego, cosa che condiziona l’effettivo decollo del Programma Gol, così come l’inadeguatezza di alcuni sistemi regionali di formazione professionale. A tale riguardo è importante il ruolo che possono svolgere i Fondi paritetici interprofessionali.
Il primo decreto, riprendendo quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 25 ter del d. lgs. n. 148/2015, individua i destinatari delle attività di formazione nei beneficiari delle prestazioni in costanza di rapporto di lavoro per causali straordinarie, sia a carico della gestione Cigs che dei Fondi bilaterali di solidarietà. I lavoratori sono tenuti a partecipare alle attività laddove previste dalla legge (ricordiamo che la riforma degli ammortizzatori sociali le prevede per tutti i beneficiari di prestazioni per causali straordinarie) o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale di Cigs o nell’ambito delle procedure sindacali preventive per l’accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei Fondi bilaterali.
Le attività formative possono essere finanziate dalle Regioni o dai Fondi Interprofessionali e devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di ricollocazione in altre realtà lavorative.
I progetti formativi devono individuare i fabbisogni di carattere formativo anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4 (Quadro europeo delle qualifiche, corrispondenti rispettivamente alla qualifica professionale e al diploma di tecnico).
Vengono poi individuate le caratteristiche, che si configurano come veri e propri requisiti, dei progetti formativi, i quali dovranno contemplare: - le esigenze formative ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
- la valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche mediante servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
- la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso.
Infine i progetti devono prevedere il rilascio, al termine del percorso formativo, di un’attestazione (di trasparenza, di validazione o di certificazione) dei risultati di apprendimento, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. n. 13/2013 (“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e dal Decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Il Decreto precisa all’ Art. 4 che i Fondi paritetici interprofessionali possono finanziare le attività formative sul Conto individuale/Conto formazione, oppure mediante la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema. Il D.M. ribadisce inoltre che, come stabilito dall’art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2022, n. 234, per il finanziamento di tali iniziative i Fondi interprofessionali possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, del rimborso del prelievo forzoso previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (circa 120 milioni complessivi all’ anno che verranno ripartiti dando ad ogni fondo una disponibilità teorica di risorse proporzionale alla platea di lavoratori iscritti).
Il secondo decreto disciplina le sanzioni in caso di mancata partecipazione alle attività formative, senza giustificato motivo che, ferma restando la sanzione minima di una mensilità individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del dlgs 14 settembre 2015, n. 148, vengono così graduate: - la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore previste per ognuno dei corsi proposti comporta la decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento;
- la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore comporta la decurtazione della metà delle mensilità;
- la mancata partecipazione in misura superiore all’80% delle ore comporta la decadenza dal trattamento.
Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare.
Vengono poi elencati i casi di giustificato motivo di mancata partecipazione (documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale dietro esibizione dell’ordine di comparire; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo).
Infine il decreto individua nell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente l’istituzione preposta alla verifica della partecipazione dei lavoratori alle attività formative sulla base dei registri dell’ente che eroga la formazione. L’Ispettorato è tenuto a comunicare all’INPS eventuali assenze non giustificate per l’applicazione delle sanzioni, secondo i criteri visti sopra, sia per i lavoratori in Cigs sia per le prestazioni dei Fondi bilaterali di solidarietà.
Per i soli Fondi di cui all’art.27 del Dlgs 148 (Fondi “alternativi” dell’artigianato e della somministrazione) le modalità per procedere alle sanzioni sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei fondi stessi