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Applicabilità dell’esenzione dell’IMU per gli immobili destinati al social housing

Pubblicato il 23 Mar, 2023

Con la risoluzione 2/DF del 20 marzo 2023, il Dipartimento delle Finanze fornisce dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IMU per gli immobili destinati al social housing.
Nello specifico viene posta istanza per sapere in quali casi l’alloggio sociale – ossia la destinazione di determinati immobili al “social housing”, con locazione a persone fisiche in forma diretta o per il tramite di gestori sociali – possa essere destinatario dell’esclusione dall’IMU.
Il documento mette in evidenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge n. 160/2019, per ottenere l’esenzione dall’IMU devono sussistere sia i requisiti di alloggio sociale sia il fatto che gli immobili siano adibiti ad abitazione principale.
Proprio per questo, a partire dal 2020 è prevista l’esenzione IMU per gli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario.
Tali criteri sono stati posti per escludere dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.
Tuttavia, si apre alla possibilità di riconoscere l’esenzione IMU anche nel periodo di tempo necessario per l’espletamento delle pratiche tecnico-amministrative previste per assegnare gli alloggi ai soggetti: infatti, in tale lasso di tempo viene garantita la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.
Quindi viene valorizzata la circostanza della temporanea situazione di immobile sfitto necessaria e strumentale per la riassegnazione, a patto però – viene evidenziato nella risoluzione – che l’ente locale individui un periodo di tempo congruo che sia compreso tra i quattro/sei mesi.
Pertanto la risoluzione 2/DF/2023 precisa che il Comune può diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.
Riteniamo condivisibile quanto stabilito dalla risoluzione, a patto però che l’individuazione da parte dei Comuni del periodo di tempo per espletare le pratiche necessarie per la riassegnazione dell’alloggio sia congruo e indicativamente non superiore a 4/6 mesi.
In altre parole occorre favorire il mercato della locazione a canone sostenibile mediante incentivi ed agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili purché queste misure siano effettivamente rivolte e rigorosamente applicate in relazione all’obiettivo di soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti deboli.

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