Incentivo al posticipo del pensionamento: circolare INPS n. 82/2023

Pubblicato il 29 Set, 2023

La legge di Bilancio per il 2023 ha previsto una forma di incentivo per posticipare la pensione (legge 197/2022 articolo 1 commi 286/287).

La norma consente a chi raggiunge i requisiti alla pensione con quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) nel corso del 2023 di rinunciare alla contribuzione a suo carico nel momento in cui si posticipa il momento di accesso alla pensione.

L’importo corrispondente viene attribuito dal datore di lavoro direttamente nella busta paga del lavoratore. Queste somme sono assoggettate all’ordinaria tassazione Irpef.

Con il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia del 21 marzo 2023 (vedi allegato) è stata data attuazione alla disposizione e ora, con la circolare n. 82/2023 allegata, l’INPS fornisce le indicazioni operative.

L’incentivo si applica sia ai lavoratori privati che pubblici, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria nonché alle forme sostitutive e esclusive della stessa.

La rinuncia alla contribuzione concerne solo la quota di contribuzione IVS (fini pensionistici) in capo al lavoratore quindi, ad esempio, per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è pari al 9,19% della retribuzione imponibile a fini contributivi. Di conseguenza, il datore di lavoro continuerà a versare all’Istituto di previdenza la quota IVS a suo carico, in tale caso il 23,81% dell’imponibile.

Da sottolineare l’impatto dell’incentivo sui trattamenti pensionistici, dal momento che per la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo l’aliquota di computo sarà ridotta al livello dell’aliquota di effettivo finanziamento, quindi nel caso dell’iscritto al FPLD passerà dal 33% al 23,81% con effetto sul montante contributivo, mentre non ci sono effetti peggiorativi per la parte di pensione calcolata con il retributivo poiché tale rinuncia non produce effetti sulla retribuzione pensionabile.

La facoltà di rinuncia non si applica a chi è già titolare di pensione diretta, fatta eccezione per la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità. Non si applica neppure quando è stato raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24 comma 6 dl 201/2011) o età anagrafica più bassa per effetto di disposizioni di legge più favorevoli stabilita nella gestione di appartenenza. L’INPS collega questa limitazione nel primo caso all’accredito della contribuzione in due o più gestioni previdenziali e nel secondo caso alla presenza di contribuzione in un’unica gestione. In ogni caso l’incentivo non è previsto nei casi di raggiungimento dei requisiti a pensione anticipata diversi da “quota 103”.

La rinuncia alla propria contribuzione, che può essere esercitata una sola volta nel corso della vita e può anche essere revocata, riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui l’interessato sia titolare quindi sia quelli in essere sia quelli futuri successivi alla maturazione dei requisiti richiesti.

La procedura amministrativa prevede i seguenti passaggi:

  • domanda di riconoscimento della rinuncia da parte del lavoratore all’INPS
  • verifica delle condizioni entro 30 giorni dalla richiesta o acquisizione della documentazione integrativa
  • comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro dell’esito tramite “comunicazione bidirezionale”, solo da questo momento il datore di lavoro è autorizzato a non versare la contribuzione all’INPS per attribuirla direttamente al lavoratore.

Per quanto riguarda la decorrenza dell’incentivo, l’applicazione per i rapporti di lavoro domestico, il coordinamento con altri esoneri contributivi e altri aspetti di dettaglio rinviamo alla lettura della circolare allegata.

Per assistenza nella presentazione della domanda e la consulenza vi invitiamo ad indirizzare gli interessati alle sedi del Patronato CISL INAS.

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