Con il susseguirsi dell’emanazione di norme per gestire le difficoltà economiche generate dall’emergenza, numerose sono le disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti contributivi previdenziali, assistenziali e dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Oltre a quelle contenute nei decreti – legge n. 9/2020 e n.18/2020 altri interventi sono stati previsti dal decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità) e anticipiamo che ulteriori proroghe sono contenute nel cosiddetto “decreto Rilancio”.
Con la circolare n. 59/2020, l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione delle norme relative alle sospensione dei contributi previste dal decreto legge n. 23/2020. A tale proposito, l’articolo 18 del d.l. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai mesi di aprile e maggio per soggetti con sede legale o operativa nello Stato che abbiano subito una riduzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. La riduzione del fatturato è differenziata:
– per soggetti con compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto (9 aprile 2020) la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve essere pari almeno a 33%
– per soggetti con compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto (9 aprile 2020) la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve essere pari almeno al 50%.
La riduzione del fatturato deve essere verificata disgiuntamente per mese e quindi la sospensione può operare anche per un solo mese.
Il comma 5 del citato articolo 18 stabilisce tuttavia che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività di arte, impresa e professione dopo il 31 marzo 2020, la sospensione dei versamenti contributivi nei mesi di aprile e maggio è prevista a prescindere dalla riduzione del fatturato, inoltre essa si applica anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
La sospensione non riguarda gli adempimenti informativi, ma solo i versamenti in scadenza ad aprile e maggio e non si applica al termine di decadenza di 6 mesi per la richiesta di rimborso dell’integrazione salariale anticipata dal datore di lavoro (art. 7 c. 4 d.lgs. 148/2015).
Viceversa, la sospensione riguarda anche le quote di TFR da versare al Fondo tesoreria.