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Applicazione tassazione agevolata al 15% sulle prestazioni aggiuntive dirigenti medici e personale sanitario del comparto – art 7, DL 73/2024 liste di attesa convertito dalla L.107/2024

L’art. 7 del DL 73/2024, convertito dalla L. 107/2024 (cfr. nostre circolari del 7.6 – 18.6 – 6.8/2024), ha modificato la tassazione sui compensi per le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale medico e dal personale sanitario del comparto e finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, prevedendo un’aliquota unica al 15% indipendentemente dallo scaglione di reddito.

L’applicazione della norma, ed in particolare il comma 5 dell’art. 7, ha determinato forti problemi e disomogeneità a livello nazionale, sia in ordine alle prestazioni da considerare sia in ordine al periodo temporale di riferimento.

Alla luce del parere n. 265/2024 dell’Agenzia delle Entrate-Divisione Contribuenti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso alcune indicazioni da fornire alle Regioni e alle Aziende ed Enti del SSN sulla corretta applicazione dell’imposta sostitutiva da applicarsi alle prestazioni aggiuntive, al fine di uniformare i diversi comportamenti rilevati a livello nazionale.

Nello specifico si chiarisce che la tassazione al 15% deve essere applicata a tutte le prestazioni aggiuntive rese dal personale medico e dal personale sanitario del comparto volte sia alla riduzione delle liste di attesa, sia a quelle dirette a sopperire a carenze di organico, ovvero finalizzate a ridurre il ricorso alle esternalizzazioni.

Inoltre, considerato che l’art. 7 del decreto in questione fa riferimento ai “compensi erogati” e quindi ad un criterio di cassa, la predetta aliquota va applicata a tutte le prestazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2024, ovvero anche a quelle rese prima dell’entrata in vigore del DL. 73/2024, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato dal comma 5, art. 7.

In ultimo si evidenzia, per il personale dirigente medico, che l’aliquota fiscale agevolata al 15% riguarda tutte le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021, e quindi anche a quelle eventualmente richieste per i servizi di guardia notturna.

Per quanto riguarda invece le Province autonome di Trento e Bolzano, considerata l’autonomia primaria in materia di contrattazione collettiva, le Aziende e gli Enti assoggettano all’imposta sostitutiva agevolata le prestazioni aggiuntive facendo riferimento ai rispettivi contratti collettivi provinciali di lavoro della Dirigenza Medica e del personale del comparto.

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