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Assistenza sanitaria transfrontaliera: per poterne usufruire serve l’autorizzazione

Pubblicato il 25 Mag, 2018

25 maggio 2018 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/05/2018, il decreto (16/04/2018,n.50) del Ministero della salute “Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva”.

Le norme contenute nel Provvedimento ed il relativo allegato, completano il percorso, avviato nel 2013 (vedi circolari Prot.SOC1339/ILT/fc del 20/12/2013 e SOC1406/ILT/fp del 7/4/2014),  con il Dlgs di recepimento della Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera in ambito UE. Il Decreto di recepimento, infatti, pur regolamentando tutte le norme contenute nella Direttiva, demanda a regolamenti successivi l’applicazione di una serie di regole e la definizione dell’elenco delle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva.

Si tratta di un elenco contenente n. 94 prestazioni sanitarie, che per essere fruite nell’ambito dei Paesi UE, necessitano di essere autorizzate preventivamente dalle strutture del Servizio sanitario nazionale. Il criterio utilizzato è quello indicato dalla Direttiva 2011/24/UE e poi declinato dal Dlgs di recepimento, il quale stabilisce che “l’autorizzazione preventiva è limitata alle prestazioni soggette ad esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare nel territorio nazionale la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane”.

Resta salva la facoltà, per le Regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, di estendere l’autorizzazione preventiva ad ulteriori prestazioni. In tal caso devono, tempestivamente, pubblicarle sui loro siti web e comunicarle al Punto di contatto nazionale.

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