Circolare INPS su D.lgs. 105/22 – Congedi

E’ stata emanata l’attesa Circolare INPS che intende fare chiarezza sull’applicazione degli istituti previsti dal D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, attuativo della Direttiva UE “Work life balance” 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (cfr. nostra Circolare del 5 agosto u.s.).
Giova ricordare che il decreto interviene in diversi istituti con l’intento di accrescere i diritti dei genitori e dei caregiver in ottica di equilibrio tra lavoro e carichi di cura, tra i quali in particolare:

  • l’estensione del congedo obbligatorio di paternità a 10 giorni strutturali e retribuiti al 100%;
  • il divieto di licenziamento sino ad un anno di vita del figlio/della figlia relativo al padre che ha fruito del congedo;
  • l’estensione del congedo parentale indennizzato a 9 mesi in totale, di cui 3 non trasferibili per ognuno dei due genitori;
  • l’indennizzo della gravidanza a rischio nei due mesi antecedenti il parto per le lavoratrici autonome;
  • il congedo parentale per i lavoratori autonomi;
  • la riduzione a 30 (da 60) dei giorni massimi di attesa per poter fruire del congedo biennale indennizzato;
  • la priorità nell’accesso al lavoro agile per il coniuge/parente che fruisce dei permessi a motivo della disabilità;
  • la declinazione puntuale del divieto di discriminazione.

Va, inoltre, evidenziato come il D.lgs.105 richiami in più punti la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere clausole migliorative, recepisca nel dettato normativo la sostituzione del termine “handicap” con il concetto di “disabilità” mutuato dalla convenzione ONU e estenda al convivente o membro dell’unione civile i diritti previsti per il coniuge.
Particolare menzione va riservata al calcolo dell’indennità relativa al congedo parentale: a seguito della novella normativa concorrono alla determinazione dell’importo della retribuzione media globale giornaliera anche il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati, che prima venivano esclusi. Questo per effetto del richiamo del nuovo art. 34 del D.lgs 151/2011 all’applicazione dell’art. 23 TU, relativo al congedo di maternità, senza più la specifica di alcuna esclusione.
Tali disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando le eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.
Ricordiamo in chiusura il prezioso ruolo del Patronato Inas, al quale possiamo indirizzare i nostri iscritti per la consulenza e l’attivazione delle diverse tipologie di permessi e congedi a motivo della genitorialità e della disabilità.

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