I recenti provvedimenti a sostegno dei profughi ucraini

Per rispondere alle emergenze economiche ed umanitarie provocate dall’attacco e dal conseguente tentativo di invasione delle forze armate russe in Ucraina e a sostegno dei profughi ucraini, il Governo ha sviluppato sinora un quadro legislativo molto articolato.
La norma da cui discende gran parte degli atti normativi nazionali, è la decisione del Consiglio UE del 4 marzo 2022, ai sensi della direttiva 2001/55/CE, con cui viene riconosciuta la protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina.
Dopo le disposizioni con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per assicurare il soccorso e l’assistenza della popolazione ucraina sul territorio nazionale, è stato emanato il Decreto legge del 21 marzo 2022, n.21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
In esso, oltre a misure di natura economica sul fronte energetico, ne sono previste altre per dare sostegno al sistema di accoglienza per gestire gli afflussi dei profughi ucraini arrivati finora in Italia (oltre 76 mila) sui circa 4 milioni che sono fuggiti dal proprio Paese in guerra, costituito per la quasi totalità da donne e minori, dei quali alcune centinaia non accompagnati, che in molti casi vanno a ricongiungersi con amici e parenti nei vari Paesi dell’UE.
In particolare, si prevedono: sostegni economici ai Comuni, agli enti del Terzo settore e quelli organizzati della società civile; contributi alle Regioni per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale; la deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ed operatori socio-sanitari ucraini con la possibilità di esercitare le suddette professioni nel nostro Paese, sino al 4 marzo 2023.
Inoltre, è prevista la proroga sino al 31 dicembre 2022 dei contratti dei lavoratori in somministrazione impegnati nelle commissioni per il diritto d’asilo, nelle prefetture e nelle questure come prezioso supporto per il disbrigo delle pratiche burocratiche. Al riguardo la Cisl sta seguendo congiuntamente alla Felsa Cisl la materia, al fine di garantire l’applicazione della norma per tutti i lavoratori coinvolti, inclusi i 120 impegnati nelle questure nell’ambito del progetto europeo EMAS.com i contratti dei quali non sono stati prorogati e che si occupano paradossalmente proprio di asilo e protezione internazionale.
Negli ultimi due giorni sono stati licenziati due atti importanti:

  • Il DPCM del 28 marzo u.s. sulla protezione temporanea e l’assistenza per i profughi provenienti dall’Ucraina con cui si recepisce la decisione del Consiglio UE del 4 marzo, data in cui si fissa la decorrenza della protezione temporanea con la durata di un anno. E’ rivolta agli sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. Può essere prorogata di sei mesi più sei, per un massimo di un anno. Consente l’accesso al Ssn, al lavoro ed all’istruzione. Il Consiglio dell’UE decide la proroga, ma anche la cessazione della protezione temporanea in virtù dell’evolversi della crisi ucraina. E’ compito della Questura rilasciare il permesso di soggiorno per protezione temporanea. Infine il decreto prevede anche specifiche misure assistenziali e la possibilità di ricongiungersi con i propri familiari ancora presenti in Ucraina.
  • LOrdinanza n.881 del Dipartimento della Protezione civile che declina il suddetto DPCM e l’articolo n.31 del decreto legge n.21 del 21 marzo 2022. Con questo atto amministrativo si definisce l’organizzazione dell’accoglienza diffusa che si affianca alle circa 8 mila disponibilità presso i CAS e i SAI. Parliamo di 15 mila posti messi a disposizione, tramite affidamento diretto, al Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all’art. 42 del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
    In tale direzione è stato preannunciato un ‘Avviso’ per una manifestazione d’interesse, per raccogliere le disponibilità e stabilire i criteri per l’accoglienza e le tariffe massime pro capite per ogni giorno, quantificate in 33 euro pro capite.
    Altro punto importante, trattato in questa Ordinanza, è la definizione di un contributo di sostentamento che ammonta a 300 euro per persona, per una durata massima di tre mesi, ai profughi ucraini che hanno fatto richiesta di protezione temporanea e che abbiano trovato una autonoma sistemazione. In caso di minori il contributo è di 150 euro.
    Da una prima analisi dei testi ci sentiamo di dare un parere positivo perché, come già detto, sono previsti sostegni economici fondamentali per supportare il complesso sistema di accoglienza costituito da tutte le articolazioni dello Stato sul territorio, dal mondo del Terzo settore e dal volontariato di semplici cittadini.
    Nello spirito e nei contenuti, questi provvedimenti sembrano ben interpretare la forza dirompente di una emergenza umanitaria tra le più gravi degli ultimi decenni.
    Qualora si voglia approfondire il quadro normativo in essere, è disponibile un link dedicato in continuo aggiornamento:
    https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/44/Emergenza-Ucraina#norme

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