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Lavoratori fragili: i sindacati scrivono ai ministri per il mancato ripristino dei diritti di tutela per le lavoratrici e lavoratori nelle diverse forme di “fragilità”

In data 24 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto legge n.24 mediante il quale sono state previste le misure di tutela che permarranno dopo il 31 marzo p.v., quale data di fine stato emergenziale. A fronte di quanto disposto è emersa da subito, con rinnovata preoccupazione, l’assenza totale di adeguate tutele specifiche rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori nelle diverse forme di “fragilità”. In particolare nei riguardi di:

  • coloro ai quali sia stata attestata una “patologia con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, di cui all’elenco pubblicato con il Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022;
  • chi è in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Considerato il prolungamento, al 30 giugno 2022, della possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (DL n. 24/2022), si è ritenuto unitariamente di richiedere ai ministri competenti il riconoscimento per le lavoratrici e i lavoratori, di cui sopra, dell’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza da lavoro, quando impossibilitati per la natura della loro mansione, a svolgerla non in presenza (riconoscimento già previsto, a partire dal decreto “Cura Italia”, convertito, prorogato nel tempo, fino al 31 marzo 2022).Nella medesima lettera di richiesta si è anche ritenuto di richiamare l’attenzione sul mancato prolungamento della modalità di lavoro agile (da tempo non più riconosciuta) o “diritto all’assenza” per i genitori di figli minori di anni 14/16, contagiati da SARS-CoV2, in assenza del ripristino del congedo parentale.

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