Come noto la L. 118 del 5 agosto 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), voluta dall’allora governo Draghi, all’art. 15 ha inserito importanti modifiche agli articoli 8-quater, 8–quinquies, 8-octies del D.Lgs. 502/1992 e all’art. 41 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Nello specifico la norma ha modificato la disciplina per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali da parte delle Regioni e delle Province autonome, prevedendo, sostanzialmente, che anche le strutture private che erogano servizi sanitari e socio-sanitari rientrino nel così detto “percorso di concorrenza”, ovvero che l’accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati delle attività eventualmente già svolta, a fronte di una puntuale rilevazione del fabbisogno da coprire, punto cruciale per una corretta programmazione sanitaria e socio sanitaria da parte delle Regioni e delle province autonome.
L’art. 15 della L. 118/2022 rimandava ad un Decreto del Ministero della Salute, su cui è stata raggiunta intesa in Conferenza Stato-Regioni il 15.12.2022 ed emanato il 19.12.2022 (GU n. 305 del 31.12.2022) con il quale sono state fissate le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi:
a) in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti;
b) per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, sulla base degli elementi definiti dal DM.
Il DM Salute fissava il termine del 30 settembre 2023 alle Regioni e alle province autonome per recepire quanto disposto, procedere alla piena applicazione delle nuove norme andando a rivedere le proprie disposizioni sull’accreditamento socio sanitario, specificando che per le Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le direttive si applicano compatibilmente con lo statuto di autonomia speciale e le relative norme di attuazione.
Considerato il termine stringente di 9 mesi, era stata operata una prima proroga attraverso una modifica inserita in sede referente nel “milleproroghe 2024” che aveva posticipato tale scadenza al 31.12.2024.
Oggi rileviamo che, attraverso l’art. 36 del DDL Concorrenza 2023, inserito in sede referente alla Camera ed approvato in via definitiva al Senato lo scorso 12 dicembre 2024, “tale applicazione è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026”.
Alla luce di diverse prese di posizione dei mesi scorsi, supponiamo che il posticipo avvenga su pressante richiesta di alcune associazioni datoriali e con il favore di alcune Regioni che non sono state in grado, in questo periodo temporale, come evidenziato anche da diverse segnalazioni pervenuteci dalle strutture, di provare a definire strumenti e percorsi applicativi delle nuove norme che da un lato consentissero di migliorare la qualità dei servizi e dall’altro salvaguardassero le situazioni positive sviluppatesi negli anni.
Come Cisl monitoreremo attentamente lo sviluppo di tale percorso, consapevoli della necessità di mettere ordine nella materia; nel contempo vi chiediamo, qualora questo non sia già in corso, di attenzionare la cosa anche nei confronti aperti con le Regioni e di darci un riscontro su quanto, eventualmente, dovesse emergere.