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Terzo settore – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto controlli” 

Pubblicato il 24 Set, 2025

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2025 in materia di vigilanza, controlli e monitoraggio sugli enti del Terzo settore (Ets), attuativo del Codice del Terzo settore.

Viene così di fatto a completarsi il quadro della riforma del Terzo settore avviata nel 2017 e che ha visto un passaggio rilevante lo scorso marzo quando la Commissione europea ha validato la disciplina fiscale agevolatoria per questi Enti (che potrà quindi entrare in vigore dal prossimo anno).

Il provvedimento in oggetto è di particolare rilievo perché intende garantire la specifica identità e gli elementi di meritevolezza riconosciuti dall’ordinamento giuridico a questo settore attraverso un sistema di controlli, per lo più documentali, che vede come soggetti responsabili oltre agli uffici del Registro nazionale del terzo settore (Runts) statale e regionali/provinciali, anche le stesse reti associative nazionali (RAN) ed i centri di servizio per il volontariato (CSV). Un quadro che il legislatore ha voluto improntato al principio di sussidiarietà coinvolgendo anche soggetti rilevanti dello stesso Terzo settore che, avendo la capacità organizzativa a svolgere i controlli e chiedendo l’autorizzazione, sono corresponsabili della strategia di contrasto al grave rischio di abusi, che per di più ne altera la stessa reputazione.

Il decreto in oggetto si applica a tutti gli ETS fuorché le Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali, e le Società di mutuo soccorso, perché sottoposte comunque a controllo esterno secondo la specifica disciplina. 

Le verifiche debbono accertare che l’ente agisca in conformità alle regole di iscrizione al Runts e di conseguenza agli obblighi derivanti dall’assunzione della qualifica di Ets (elementi essenziali dello Statuto, attività svolta, finalità perseguite, governance, trasparenza e pubblicità, ecc.). In particolare rammentiamo che tra l’altro oggetto di specifico controllo è prevista l’assenza di direzione, coordinamento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali, come di altri soggetti esclusi dal novero del Terzo settore e per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale l’impiego prevalente di volontari ed il corretto rapporto tra volontari/associati e lavoratori.  

Si riafferma nel provvedimento che questa tipologia di controlli non ne esclude altri come quelli in materia di lavoro e legislazione sociale da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro; fiscali da parte dell’amministrazione finanziaria; contabili e amministrativi da parte delle amministrazioni pubbliche, anche territoriali, che erogano risorse economiche o concedono l’utilizzo di beni immobili e strumentali agli ets.

I controlli sono di due tipi:

  •       ordinari, ovvero periodici e programmati una volta ogni tre anni (effettuabili anche da parte di RAN e CSV), di tipo ridotto se l’Ets ha entrate complessive inferiori a 60.000 euro;
  •        straordinari, effettuati soltanto dagli Uffici del Runts, in tutti i casi in cui ve ne sia motivo.

Qualora l’esito dei controlli risulti negativo, qualora sanabile l’ente è chiamato ad un percorso di regolarizzazione, con controlli ulteriori e prescrizioni che possono portare all’avvio del procedimento di cancellazione. 

Il decreto entrerà effettivamente in vigore quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  •       approverà i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari (non oltre la metà di novembre di quest’anno);
  •       individuerà la data dalla quale inizierà a decorrere il triennio entro il quale ciascun Ets deve essere sottoposto a controllo “ordinario”.

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