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SARS-CoV-2. Interventi di aggiornamento urgenti in vista delle prossime scadenze e degli adempimenti da assolvere nei luoghi di lavoro.

Nei prossimi giorni, a partire dal 1 febbraio, si susseguiranno una serie di scadenze e relativi adempimenti, tra i quali i controlli per la verifica del possesso del “green pass base (GPB)” e “green pass rafforzato (GPR)”, previsti dalle normative vigenti, sempre nel quadro delle misure introdotte per la tutela da SARS-CoV-2 e per il contrasto alla diffusione del contagio. Facendo riferimento al tema della salute e sicurezza, nei luoghi di lavoro e tenendo ulteriormente conto delle novità introdotte dalla Legge n.215/2021, che ha apportato modifiche profonde all’articolato del d.lgs. 81/2008 s.m., si dovrà:

  • richiedere il possesso e l’esibizione del GPR (rilasciato solo se regolari con il ciclo vaccinale o a seguito di guarigione, anch’essa se rispettosa degli specifici adempimenti relativi alle vaccinazioni), dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, a tutti i prestatori di lavoro che abbiano almeno compiuto il cinquantesimo anno di età, e che a diverso titolo accederanno al luogo di lavoro per svolgere la propria attività, sia nel settore privato che pubblico (ai sensi dell’art.1, co.1, del DL n.1 del 2022);
  • aggiornare, considerate le modifiche che interverranno nei controlli, il Protocollo di sicurezza anti-contagio interno, che rispettoso di quanto previsto dal Protocollo condiviso del  (a tutt’ora vigente) dovrà riportare le scelte organizzative poste in essere dal datore di lavoro, rispettose delle misure introdotte dalla normativa in essere, frutto dell’operato del Comitato aziendale, istituito alla luce di quanto già stabilito nel primo Protocollo condiviso del ;
  • individuare formalmente, da parte del datore di lavoro (o dei dirigenti), i preposti (nel rispetto di quanto già dettato dall’art.2, co.1., lett.e del d.lgs.81/2008 s.m.) non al fine di svolgere i controlli per la verifica del possesso del Green Pass, per i quali saranno sufficienti degli incarichi specifici (o la conferma di questi, se già conferiti da tempo), finalizzati a tale scopo (precisando che possono anche essere svolti a campione e non solo all’accesso), ma per indicare i soggetti all’interno della popolazione lavorativa chiamati a vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori, oltre che degli obblighi previsti dalla normativa, sulle disposizioni interne e, comunque, su ogni condizione di pericolo possa manifestarsi (art.19 novellato).
  • rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (seguendo l’iter e i criteri delineati nel d.lgs. 81/2008 s.m., a partire dagli artt.28 e 29), sulla base delle modifiche che interverranno nell’organigramma interno, di ogni realtà lavorativa, tenuto conto delle individuazioni dei preposti, come dapprima precisato;
  • modificare il DVR e il Protocollo di sicurezza anti-contagio interno in caso venga deciso di richiedere ai prestatori di lavoro di indossare mascherine di livello di protezione superiore a quello previsto dalla normativa vigente e già richiamato nei propri documenti interni. Si ricorda, sul punto, che sono obbligatorie in ambito lavorativo le mascherine chirurgiche (parificate a DPI), vietate quelle di comunità o auto-prodotte (di stoffa), mentre deve essere frutto di libera scelta da parte dei datori di lavoro la richiesta dell’utilizzo di mascherine FFP2, non considerate ad oggi obbligatorie nei posti di lavoro, dalla normativa di tutela.

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