Assegno Ordinario (art.30 Dlgs 148/2015). Circolare INPS n. 201 del 16/12/2015

Pubblicato il 22 Dic, 2015

Con Circolare n. 201 del 16/12/2015 l’INPS illustra gli aspetti normativi, amministrativi ed operativi legati alla gestione del nuovo assegno ordinario previsto dall’art. 30 del Dlgs n. 148 del 14/9/2015, che contiene la nuova disciplina per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà. 

Come è noto, una delle principali novità del Dlgs 148/15, è l’ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà che, per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO/CIGS, divengono obbligatori dal 1 gennaio 2015 in relazione a datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, rispetto alla precedente soglia di 15 dipendenti.
I Fondi già costituiti che presentano disposizioni difformi rispetto a quanto previsto dal Dlgs 148/2015 – che limitano dunque il loro campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, come previsto dalla previgente disciplina – devono necessariamente adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015. I datori di lavoro che occupano tra 6 e 15 dipendenti, che dal 1 gennaio 2016 rientrano nell’obbligo di versamento ai Fondi, potranno richiedere le prestazioni da luglio 2016.

L’assegno ordinario è il trattamento di integrazione salariale erogato dai Fondi bilaterali di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS, ex Fondo residuale). Ricordiamo che esso spetta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che il nuovo decreto ne ha modificato in modo sostanziale la disciplina per quanto attiene le causali che ne giustificano il ricorso, la durata della prestazione, il termine di presentazione della domanda, il termine per il rimborso o il conguaglio da parte dei datori di lavoro. Relativamente alla durata, mentre in precedenza era ricalcata sulla normativa della cassa integrazione guadagni ordinaria e pertanto non potevano essere autorizzate sospensioni eccedenti i 12 mesi, oggi è legata alle singole causali, ed è quindi maggiore, nell’ambito della durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio prevista per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

La nuova disciplina dell’assegno ordinario trova applicazione per le domande presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del DLgs 148/2015 (24/09/2015), anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data. Pertanto, per consentire alle aziende e all’Inps di adeguare le relative procedure di invio online delle istanze, sarà neutralizzato il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del decreto e la pubblicazione della circolare in esame: per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti in tale periodo, la decorrenza dei quindici giorni utili per la presentazione della domanda parte dalla data di pubblicazione della circolare 201/2015.

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