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Congedi indennizzati per le donne vittime di violenza di genere. Una scheda di lettura della Cisl

Pubblicato il 18 Mag, 2016

Soddisfazione della Cisl per la Circolare emanata dall’Inps il 15 aprile scorso (n.65) in merito alle istruzioni contabili in materia di congedi indennizzati per le donne vittime di violenza di genere.
La circolare dà seguito alla misura istituita in via sperimentale nel Dlgs n.80/2015, art.24 e rinnovata nel Dlgs 148/2015 che prevedeva la possibilità, per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, con esclusione di quelle del settore domestico, di avvalersi di un periodo di congedo indennizzato per un massimo di 3 mesi.

La circolare precisa inoltre che la facoltà di astenersi dal lavoro è estesa anche alle lavoratrici con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alle quali però non è riconosciuto alcun indennizzo.
Per le lavoratrici del settore privato il diritto al congedo per violenza di genere è condizionato dal fatto che siano titolari di un rapporto di lavoro in corso, con obbligo di prestare attività lavorativa e che siano inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio come previsto nella Legge 119/2013 sul “femminicidio”.
Il periodo di congedo in questione è fruibile anche su base giornaliera o oraria, nell’arco di tre anni ed è indennizzato al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo in riferimento le soli voci fisse e continuative o in assenza di indicazioni di legge, l’INPS chiarisce che si farà riferimento a quanto indicato all’art.23 del Dlgs 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, mentre l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio.
Alle lavoratrici del settore pubblico, le somme corrisposte a titolo di indennizzo, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono pertanto imponibili ai fini del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio.
Infine, per le lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto della maternità, ovvero operaie agricole, stagionali, lavoratrici dello spettacolo ecc…, riceveranno direttamente dall’INPS il pagamento dell’indennità di congedo.
Per accedere al beneficio, la lavoratrice dovrà presentare all’Inps territoriale per competenza, la domanda di astensione, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno 7 giorni prima del periodo di congedo, indicando la data di inizio e di fine dello stesso, nonché produrre al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. Attualmente l’istanza è presentata in formato cartaceo attraverso il modulo rinvenibile sul sito www.inps.it.
Qualora la lavoratrice abbia già fruito di periodi di congedi antecedentemente all’emanazione della circolare, ovvero successivamente al 25 giugno 2015 data di entrata in vigore del Dlgs 80/2015, la stessa è tenuta a presentare richiesta anche per i periodi già goduti in modo da consentire all’istituto di verificare e procedere ad eventuali conguagli del periodo indennizzabile.
L’ancoraggio economico è un elemento in più, che oggi si pone a sostegno delle lavoratrici vittime di violenza che potranno provare a lasciarsi alle spalle il loro dramma.
Ci preme però sottolineare che, ricalcando quanto previsto dal Dlgs 80/2015, il provvedimento non salvaguarda tutte le lavoratrici, escludendo quelle del settore domestico. Il nostro impegno sarà quello di lavorare affinché tale la misura possa, in futuro, essere estesa ad una più vasta platea di donne.

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