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Interpretazione quinquennio e biennio mobili: una circolare Ministero del Lavoro sugli Ammortizzatori sociali

Pubblicato il 20 Nov, 2017

20 novembre 2017 –  Il testo della Circolare n. 17 del 08/11/2017 del Ministero del lavoro che fornisce una nuova interpretazione relativamente al sistema di calcolo delle durate complessive della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e delle prestazioni del Fis (Fondo d’Integrazione Salariale), rispetto a quelle precedentemente fornite dall’Inps (circolari Inps n. 197/2015, par.1.3 e n. 201/15 par. 6.1). 

In particolare, in fase applicativa era emersa l’eccessiva rigidità con cui l’Inps, nelle citate circolari, interpretava il computo delle durate massime dei trattamenti nel quinquennio mobile. Tali criticità sono state da noi rappresentate al Ministero del Lavoro, che ora fornisce, con la circolare in oggetto, una interpretazione maggiormente flessibile.
Come ricorderete, ai sensi del Dlgs 148/2015, per ciascuna unità produttiva:

  • la durata massima dell’integrazione salariale ordinaria è pari a 52 settimane in un biennio mobile;
  • la durata massima dell’integrazione salariale straordinaria è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile per riorganizzazione; a 12 mesi per crisi aziendale (una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione); a 24 mesi per contratto di solidarietà (che diventano 36 mesi se utilizzato senza essere preceduto o seguito da Cigo o Cigs in quanto la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per i primi 24 mesi);
  • la durata massima delle prestazioni del Fis è pari a 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario, a 52 settimane nel biennio mobile per l’assegno di solidarietà;
  • la durata massima complessiva delle diverse prestazioni non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile (36 in caso di contratto di solidarietà).

La circolare si concentra in particolare su quest’ultimo limite complessivo, stabilendo che il periodo di osservazione del quinquennio mobile va individuato nei cinque anni che precedono l’ultimo giorno del trattamento oggetto della nuova richiesta, e che la domanda può essere accolta se i periodi di trattamento già fruiti sommati a quelli che sono oggetto della nuova richiesta non eccedono i 24 mesi. La circolare fornisce alcuni esempi.
Lo stesso criterio vale per l’identificazione del biennio mobile e si applica anche ai limiti di durata specifici della Cigs, della Cigo, delle prestazioni del Fis. Nel caso di trattamenti le cui durate massime sono espresse in settimane (la Cigo e i trattamenti a carico del Fis), si prenderà come riferimento la settimana anziché il mese.

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