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Cigs per cessazione attività: pubblicato in G.U. l’art. 44 del decreto legge 109/2018

Pubblicato il 4 Ott, 2018
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 28 settembre, il testo dell’art.44 del decreto – legge  28 settembre 2018, n. 109. La misura, che era stata preannunciata nel mese di agosto, è entrata nel decreto legge contenente gli interventi urgenti per Genova, e prevede un ampliamento della norma transitoria relativa alla cigs per cessazione di attività, già contenuta nel dlgs 148/15, art.21, co.4, ampliamento riferito sia all’arco temporale che alle ipotesi di utilizzo, usando risorse residue di cui a quella stessa norma.
 
Come ricorderete, il dlgs 148/15 (attuativo del Jobs Act)  non prevede più, tra le causali per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria, la cessazione di attività, ma ha previsto (art.21, co. 4) una fase transitoria per gli anni 2016, 2017, 2018 durante la quale è stata data la possibilità di ottenere rispettivamente  12, 9, e 6 mesi di Cigs in caso di concrete possibilità di cessione dell’attività a nuovo acquirente, previo accordo stipulato in sede governativa. Tale transizione è stata finanziata con 50 milioni di euro annui. A tale norma è stata data attuazione con il Decreto Interministeriale  95075 del 25 marzo 2015. L’utilizzo  è stato però abbastanza limitato, a causa dei  criteri restrittivi previsti, dunque si è verificato un residuo di risorse con le quali ora viene finanziata la nuova misura.
 
In sintesi,  per  gli  anni  2019  e  2020,  può  essere autorizzato sino ad un massimo di  dodici  mesi  complessivi,  previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, anche  in  presenza  del  Ministero  dello sviluppo  economico  e  della  Regione  interessata,  il  trattamento di Cigs per crisi  aziendale  qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività’ produttiva  in tre ipotesi:
 
a) laddove sussistano concrete  prospettive  di  cessione  dell’attivita’  con  conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del citato decreto ministeriale del 25 marzo  2016,  n. 95075 (stessa ipotesi già prevista nella vecchia norma);
b) laddove   sia    possibile    realizzare    interventi    di reindustrializzazione del sito  produttivo; 
c) attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti  in essere dalla Regione interessata.
 
Dunque, accanto all’ipotesi di cessione dell’attività a nuovo acquirente, prevista già nella vecchia norma, ad una azienda che cessi l’attività potrà comunque essere concessa la Cigs per 12 mesi in presenza di interventi di reindustrializzazione oppure in presenza di percorsi di politica attiva del lavoro. 
 
Trattandosi di una norma “a capienza”,  in sede  di  accordo  governativo  sarà  verificata  la  sostenibilità finanziaria  e, in caso di raggiungimento del limite di spesa,  non  potranno  essere stipulati altri accordi. Tuttavia il Ministro Di Maio nel corso dell’incontro odierno con Cgil, Cisl, Uil ha dichiarato che, nel caso di esaurimento delle risorse, in legge di bilancio sarà previsto uno ulteriore stanziamento ad hoc, così come ha pure chiarito che nell’ipotesi della cessazione di attività dovrebbero rientrare anche le procedure concorsuali. Per comprendere meglio la applicabilità della norma  è necessario attendere  una circolare del Ministero del lavoro che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.
 
Si tratta di una norma che andrà a risolvere alcune importanti vertenze e che la Cisl ha sollecitato, pur dovendosi sottolineare che non è una misura a regime, bensì, come detto, una norma che avrà validità per un biennio.

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