Cigs per cessazione attività: pubblicato in G.U. l’art. 44 del decreto legge 109/2018
Cigs per cessazione attività: pubblicato in G.U. l’art. 44 del decreto legge 109/2018
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 28 settembre, il testo dell’art.44 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109. La misura, che era stata preannunciata nel mese di agosto, è entrata nel decreto legge contenente gli interventi urgenti per Genova, e prevede un ampliamento della norma transitoria relativa alla cigs per cessazione di attività, già contenuta nel dlgs 148/15, art.21, co.4, ampliamento riferito sia all’arco temporale che alle ipotesi di utilizzo, usando risorse residue di cui a quella stessa norma.
Come ricorderete, il dlgs 148/15 (attuativo del Jobs Act) non prevede più, tra le causali per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria, la cessazione di attività, ma ha previsto (art.21, co. 4) una fase transitoria per gli anni 2016, 2017, 2018 durante la quale è stata data la possibilità di ottenere rispettivamente 12, 9, e 6 mesi di Cigs in caso di concrete possibilità di cessione dell’attività a nuovo acquirente, previo accordo stipulato in sede governativa. Tale transizione è stata finanziata con 50 milioni di euro annui. A tale norma è stata data attuazione con il Decreto Interministeriale 95075 del 25 marzo 2015. L’utilizzo è stato però abbastanza limitato, a causa dei criteri restrittivi previsti, dunque si è verificato un residuo di risorse con le quali ora viene finanziata la nuova misura.
In sintesi, per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento di Cigs per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività’ produttiva in tre ipotesi:
a) laddove sussistano concrete prospettive di cessione dell’attivita’ con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del citato decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 95075 (stessa ipotesi già prevista nella vecchia norma);
b) laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
c) attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.
Dunque, accanto all’ipotesi di cessione dell’attività a nuovo acquirente, prevista già nella vecchia norma, ad una azienda che cessi l’attività potrà comunque essere concessa la Cigs per 12 mesi in presenza di interventi di reindustrializzazione oppure in presenza di percorsi di politica attiva del lavoro.
Trattandosi di una norma “a capienza”, in sede di accordo governativo sarà verificata la sostenibilità finanziaria e, in caso di raggiungimento del limite di spesa, non potranno essere stipulati altri accordi. Tuttavia il Ministro Di Maio nel corso dell’incontro odierno con Cgil, Cisl, Uil ha dichiarato che, nel caso di esaurimento delle risorse, in legge di bilancio sarà previsto uno ulteriore stanziamento ad hoc, così come ha pure chiarito che nell’ipotesi della cessazione di attività dovrebbero rientrare anche le procedure concorsuali. Per comprendere meglio la applicabilità della norma è necessario attendere una circolare del Ministero del lavoro che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.
Si tratta di una norma che andrà a risolvere alcune importanti vertenze e che la Cisl ha sollecitato, pur dovendosi sottolineare che non è una misura a regime, bensì, come detto, una norma che avrà validità per un biennio.
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