Il 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, firmato il 31 ottobre 2024 e ratificato con la legge 98/2025.
L’Accordo è composto dall’Accordo base e dall’Allegato 1 inerente il trasferimento dei dati personali tra le Istituzioni e a seguito dello scambio tra i documenti di ratifica è entrata in vigore in contemporanea anche l’Intesa amministrativa firmata a Roma il 21 luglio 2025. Dall’entrata in vigore di questo Accordo, cessano gli effetti del precedente risalente al 18 giugno 2021 e ratificato con la legge 94/2023.
Con la circolare n. 131/2025 e il messaggio 2971/2025 che trasmettiamo in allegato, l’INPS ha illustrato la disciplina prevista dall’Accordo e all’Intesa amministrativa. La finalità è quella di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale tra i due Paesi per garantire parità di
trattamento e la portabilità dei diritti in tale ambito. Rinviando alla lettura della circolare e del messaggio INPS per le numerose specificità, si ricorda che per quanto riguarda la legislazione italiana, l’Accordo si applica alle prestazioni di invalidità, vecchiaia, e superstiti previste dall’AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dell’AGO e quindi anche alla Gestione pubblica. Si applica inoltre alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro e malattia professionale gestiti dall’INAIL. Per quanto riguarda la legislazione moldava, invece, si applica alla pensione per limite di età, alla pensione per disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità determinata da in infortunio sul lavoro o malattia professionale, alla pensione ai superstiti. Invece, l’Accordo non si applica per l’Italia all’assegno sociale e altre prestazioni non contributive e miste a carico in tutto o in parte alla fiscalità generale, né all’integrazione al minimo e alle prestazioni per le quali è prevista la residenza in Italia.
Da segnalare che, per effetto del nuovo Accordo, è ora possibile la totalizzazione dei periodi assicurativi, pertanto, il richiedente che non raggiunga i requisiti alla prestazione con i soli requisiti maturati in uno Stato può totalizzare anche i periodi, non sovrapposti, maturati in base alla normativa dell’altro Stato, a condizione che possa far valere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane. A questo fine possono essere computati anche i periodi che abbiano già dato luogo alla concessione di una prestazione pensionistica in base alla legislazione di uno dei due Stati.
La CNAS, l’ente di previdenza moldavo, ha segnalato che non sono disponibili i periodi assicurativi antecedenti il 1° gennaio 1999, pertanto, per detti periodi l’interessato dovrà pertanto allegare documentazione probante che sarà trasmessa dall’INPS alla competente istituzione moldava per le verifiche.
I residenti in Italia devono presentare le domande di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo moldavo, attraverso il canale telematico INPS. I residenti in Moldova, invece, devono presentare dette domande di pensione tramite la Casa Na?ionala de Asigurari Sociale (CNAS) che le trasmetterà al Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Bari.