Bonus prima casa: se ne usufruisce lo stesso se si sposta la residenza

Pubblicato il 19 Mag, 2017

18 maggio 2017. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato una risoluzione (n. 53/E) che ha chiarito un dubbio riguardante i requisisti per accedere alle agevolazioni (bonus) prima casa: l’acquirente della “prima casa” dichiarando che l’immobile si trova nel Comune dove normalmente svolge la sua attività lavorativa, può rettificare questa dichiarazione, in un atto successivo, affermando che la casa è ubicata nel Comune in cui intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito. 
La necessità di chiarimento nasce dal caso di un avvocato che nel 2016 aveva acquistato un’abitazione usufruendo del “bonus prima casa” (si tratta, lo ricordiamo, dell’applicazione dell’imposta di registro al 2% e dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna), dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune dove si trova l’immobile – requisito per poter accedere al bonus. Tuttavia, per sopraggiunte cause lavorative, questa attività è stata chiusa nello stesso anno. A questo punto, l’interpellante ha chiesto di sapere se potesse o meno conservare i benefici fiscali previsti dall’agevolazione, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate. Con l’emanazione della Risoluzione 53/E, l’Agenzia ha chiarito che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto della casa, la residenza nello stesso comune dell’immobile.
Inoltre, la rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.

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