21 Novembre 2019 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 5 novembre 2019 con il quale si stabilisce che il requisito per l’accesso alle prestazioni pensionistiche soggette alla variazione per aspettativa di vita dal 2021 non cambierà.
L’Istat infatti ha certificato, come previsto dalla legge, a cadenza biennale, che la speranza di vita della popolazione italiana a 65 anni negli anni 2017 e 2018 rispetto al 2016 è variata di 0,021 decimi di anno. Tale indice trasformato in dodicesimi di anno equivale ad una variazione di 0,025 che arrotondato in mesi è pari a zero. Questo significa, quindi, che i requisiti per la pensione di vecchiaia anche nel biennio 2021-2022 non aumenteranno e rimarranno pertanto pari a 67 anni. Per la pensione anticipata, la pensione dei lavoratori precoci e per chi svolge i lavori usuranti, i requisiti erano già stati bloccati fino al 2026 da precedenti normative. Il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia in totalizzazione rimane fermo a 66 anni, così come non varia il requisito di 41 anni di contributi richiesto per la pensione di anzianità in totalizzazione. La Cisl ricorda inoltre che i criteri con cui si calcola la variazione della speranza di vita a fini pensionistici sono stati resi più equi dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio per il 2018) a seguito del confronto tra Sindacati e Governo del novembre 2017 . La Cisl rimane impegnata anche nel confronto con l’attuale Esecutivo a far modificare gli aspetti più iniqui del sistema previdenziale per come si è consolidato negli ultimi anni e pertanto anche rispetto alla normativa che prevede l’aggancio automatico dei requisiti delle prestazioni pensionistiche alla aspettativa di vita.
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