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Emergenza Coronavirus: sospensione dei termini di decadenza delle prestazioni previdenziali – Circolare Inps n. 50/2020

Pubblicato il 7 Apr, 2020
L’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020 in corso di conversione ha previsto la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative dell’INPS e dell’INAIL dal 23 febbraio al 1 giugno 2020.
 
Con la circolare n. 50/2020 l’INPS fornisce le prime indicazioni per l’applicazione della norma rispetto ai termini di decadenza con particolare riferimento alle prestazioni previdenziali.
 
In primo luogo, l’Istituto precisa che i termini sono sospesi sia per l’esercizio dell’azione giudiziaria, sia per la presentazione delle domande di prestazione, comprese quelle di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni.
 
Di conseguenza, ad esempio, sono sospesi, secondo i criteri specificati nella circolare a cui rinviamo per i dettagli, i termini: del 1 marzo per la presentazione della domanda di pensione anticipata per i lavoratori precoci; del 31 marzo per la domanda di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni dell’Ape sociale e della pensione di inabilità per soggetti con malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto; del 1 maggio per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alla pensione per lavori usuranti. Così come sono sospesi i termini per la domanda di pensionamento anticipato per i lavoratori dell’editoria e per la conferma dell’assegno ordinario di invalidità. L’elenco non è tassativo ma meramente esemplificativo.
 
L’INPS precisa, inoltre alla luce di tale sospensione, la rimodulazione delle tempistiche per il monitoraggio degli oneri delle domande di Ape sociale, della pensione per lavoratori precoci e lavori usuranti, della pensione per inabilità per esposizione all’amianto.
 
Le domande di pensionamento anticipato dei lavoratori del settore dell’editoria in scadenza tra il 23 febbraio e il 1 giugno, ancorché presentate oltre i termini di legge ma comunque entro il 1 giugno si considerano presentate nei termini.
 
Per le domande di conferma dell’assegno ordinario di invalidità in scadenza tra il 23 febbraio e il 1 giugno, il differimento previsto in via ordinaria dalla legge (alla scadenza dell’assegno se la domanda di conferma è presentata nei 6 mesi precedenti la scadenza, il primo giorno del mese successivo alla domanda se questa è presentata entro 120 giorni dalla scadenza) opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio. Inoltre, in considerazione della sospensione delle visite medico-legali, l’assegno viene comunque erogato se è già stata presentata domanda di conferma, salvo recupero dell’indebito se in sede di accertamento sarà verificata l’insussistenza del diritto. La domanda di conferma si può presentare anche in questo periodo tramite il nostro patronato Cisl INAS.
 
Infine, l’INPS segnala che sono sospesi anche i termini di decadenza per l’accettazione degli oneri di riscatto compreso quello ai fini del TFS/TFR, di ricongiunzione e rendita vitalizia in scadenza tra il 23 febbraio e il 1 giugno 2020. 
 

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