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Previdenza: sospensione dei contributi (Dl n. 23/2020)

Pubblicato il 18 Mag, 2020
Con il susseguirsi dell’emanazione di norme per gestire le difficoltà economiche generate dall’emergenza, numerose sono le disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti contributivi previdenziali, assistenziali e dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Oltre a quelle contenute nei decreti – legge n. 9/2020 e n.18/2020  altri interventi sono stati previsti dal decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità) e anticipiamo che ulteriori proroghe sono contenute nel cosiddetto “decreto Rilancio”. 
 
Con la circolare n. 59/2020, l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione delle norme relative alle sospensione dei contributi previste dal decreto legge n. 23/2020. A tale proposito, l’articolo 18 del d.l. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai mesi di aprile e maggio per soggetti con sede legale o operativa nello Stato che abbiano subito una riduzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. La riduzione del fatturato è differenziata:  
– per soggetti con compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto (9 aprile 2020) la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve essere pari almeno a 33% 
– per soggetti con compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto (9 aprile 2020) la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve essere pari almeno al 50%.
La riduzione del fatturato deve essere verificata disgiuntamente per mese e quindi la sospensione può operare anche per un solo mese. 
 
Il comma 5 del citato articolo 18 stabilisce tuttavia che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività di arte, impresa e professione dopo il 31 marzo 2020, la sospensione dei versamenti contributivi nei mesi di aprile e maggio è prevista a prescindere dalla riduzione del fatturato, inoltre essa si applica anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 
 
La sospensione non riguarda gli adempimenti informativi, ma solo i versamenti in scadenza ad aprile e maggio e non si applica al termine di decadenza di 6 mesi per la richiesta di rimborso dell’integrazione salariale anticipata dal datore di lavoro (art. 7 c. 4 d.lgs. 148/2015). 
Viceversa, la sospensione riguarda anche le quote di TFR da versare al Fondo tesoreria.
 

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