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Emergenza Coronavirus. Circolare Inps n. 41/2020: Cumulabilità redditi da lavoro autonomo con la pensione ‘quota 100’ per medici e infermieri:

Roma, 24 marzo 2020 – Nell’ambito delle misure straordinarie predisposte per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale in questo difficile periodo, è stata prevista anche la possibilità per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano di conferire incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico in pensione anche se non iscritto all’albo professionale per effetto del pensionamento. Gli incarichi non possono avere durata superiore a sei mesi e comunque devono rientrare nel periodo dell’emergenza.
Secondo le regole generali, da vari anni la pensione è normalmente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatte salve alcune eccezioni, tra cui la pensione con ‘quota 100’ per la quale è prevista la non cumulabilità fino al compimento dell’età della vecchiaia, salvo il lavoro occasionale entro 5.000 euro.
Poiché questo vincolo rappresenta un limite controproducente in questo periodo in cui tutto il personale sanitario è chiamato a dare un importantissimo supporto, il decreto legge n. 14/2020 all’articolo 1 comma 6 ha previsto che per il personale medico e infermieristico in pensione con ‘quota 100’ chiamato a ricoprire incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dell’emergenza Covid-19 non operi il divieto di cumulo tra la pensione e il reddito derivante dall’incarico.
Gli interessati devono comunicare all’INPS competente per territorio, tramite gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta certificata delle sedi, di aver ripreso l’attività in forma autonoma per l’emergenza Covid-19 e la durata dell’incarico, al fine di evitare la sospensione del trattamento pensionistico. Al termine dell’emergenza dovranno trasmettere ad integrazione della comunicazione il modello AP 139 reperibile sul sito dell’INPS allegando la documentazione inerente l’incarico.
La sospensione del divieto di cumulo è stata prevista al momento solo per “quota 100” e quindi l’incumulabilità rimane viceversa in essere per altre fattispecie in cui sia prevista, ad esempio la pensione “precoci” con 41 anni di contributi.

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