Proroga NASPI e DIS-COLL per emergenza Covid: la Circolare Inps n° 76 del 23.6.20 e la parte dedicata ai lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento

Pubblicato il 27 Giu, 2020

27 giugno 2020 –  La Circolare Inps n.76 del 23 giugno 2020 fornisce le indicazioni attuative dell’art. 92 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio) che, come sapete, dispone la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL venute a scadenza nel periodo l 1° marzo 2020 – 30 aprile 2020, con importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 

Poiché la citata norma stabilisce che la proroga spetti a condizione che il percettore non sia beneficiario di nessuna delle indennità covid, la circolare Inps dispone che i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità covid non beneficeranno della estensione di NAspl e DIS-COLL. Si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità covid per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione.
Precisa, inoltre, che per i due mesi di estensione trovano applicazione tutte le norme vigenti relative alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione, di abbattimento della prestazione in caso di cumulo con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Per quanto concerne la NASpI – per la quale è prevista la contribuzione figurativa – si precisa che anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. La proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata.
Per la proroga non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.

Importante la parte della circolare dedicata ai lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento. La proroga della NASpi viene esclusa se in tale periodo il lavoratore matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata e le somme indebitamente erogate saranno recuperate dall’Inps. Questa impostazione discende dalle regole generali che prevedono la decadenza della Naspi in caso di maturazione dei requisiti pensionistici, tuttavia ci pare discutibile soprattutto in riferimento alla pensione anticipata, dal momento che per questa prestazione è previsto il differimento del pagamento della prima mensilità per effetto della applicazione della “finestra” di tre mesi, su questo punto saranno necessari approfondimenti con Inps rispetto al coordinamento con precedenti interpretazioni amministrative. 

Inoltre, si prevede che a coloro che abbiano presentato la domanda di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale e per la pensione per lavoratori precoci entro il 23 giugno 2020 (data di pubblicazione della Circolare 76/2020) per i quali la Napsi “ordinaria” è terminata tra il 1 marzo e il 30 aprile 2020, l’Inps invierà una comunicazione affinché il lavoratore manifesti la volontà di avvalersi della proroga attraverso il modello Naspi-Comda trasmettere entro il 31 luglio 2020.

Questa indicazione risponde parzialmente alla richiesta del Sindacato di ammettere la possibilità di scelta da parte del lavoratore dal momento che in questa condizione in taluni casi la proroga potrebbe non convenire e determinare il differimento nell’accesso alle prestazioni, tuttavia si escludono da tale possibilità coloro che presentano domanda di Ape sociale o pensione precoci successivamente al 23 giugno per i quali la proroga verrà applicata d’ufficio.
Infine la circolare si occupa dellart. 94 del DL Rilancio che promuove la rioccupazione con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL con contratti a temine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
La circolare precisa dunque che in questi casi le prestazioni di cui i lavoratori sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse. Precisa inoltre che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Inps – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.

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