Anticipo TFR/TFS – DPCM 22 aprile 2020 n. 51: il commento della Cisl

Pubblicato il 3 Lug, 2020

3 luglio 2020 – Il 30 giugno è entrato in vigore il DPCM 22 aprile 2020 n. 51 (G.U. 15 giugno 2020) attuativo dell’articolo 23 del dl n. 4/2019 che ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici e degli Enti di ricerca di ottenere l’anticipo del pagamento del trattamento di fine rapporto o di fine servizio con un prestito di carattere agevolato attraverso il sistema bancario.

Ricordiamo i passaggi salienti di queste norme, rinviando per tutti i numerosi dettagli  in una nota della Cisl:

  • la domanda di anticipo può essere presentata dai dipendenti pubblici o dai dipendenti degli Enti di ricerca che siano andati in pensione con “quota 100” o per pensione di vecchiaia o anticipata;
  • l’importo massimo anticipabile è pari a 45.000 euro.

La procedura prevede vari passaggi:

  • la domanda di certificazione del diritto all’anticipo deve essere presentata, tramite il Patronato Cisl Inas, all’INPS o all’Ente deputato alla erogazione del TFR/TFS;
  • entro 90 giorni l’ente erogatore comunica all’interessato la certificazione del diritto e dell’ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda in carenza dei requisiti;
  • l’interessato presenta alla banca la richiesta di anticipo TFR/TFS corredata dalla certificazione e dallo stato di famiglia;
  • la banca comunica all’ente erogatore la presentazione della domanda e l’accettazione della proposta di anticipo;
  • l’ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto;
  • la banca entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo accredita l’importo erogato sul conto corrente indicato dall’interessato.

Da segnalare che la proposta di contratto di anticipo è predisposta dalla banca sulla base dello schema allegato all’Accordo-quadro che dovrebbe essere definito a breve e fisserà tra gli altri aspetti il tasso di interesse applicabile. Il lavoratore può altresì presentare domanda di estinzione totale o parziale dell’anticipo.

Viene costituito un Fondo di garanzia che interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca nel caso in cui l’ente erogatore non possa rimborsare alla banca l’anticipo TFS/TFR. Inoltre, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Per la Cisl l’annosa questione dei tempi eccezionalmente dilatati per l’erogazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e degli Enti di ricerca può considerarsi tuttavia solo attutita e non risolta dal decreto in commento, inoltre, la definizione della procedura sconta una lentezza esasperante, nonostante i costanti solleciti del sindacato, considerato che la previsione del dl n. 4/2019 risale al febbraio 2019.

La Cisl auspica che sia l’Accordo quadro, sia le indicazioni operative dell’Inps e degli altri enti erogatori siano rese effettive il prima possibile.

Allegati a questo articolo

Condividi