Le condizioni per ottenere l’anticipo sono state definite dal DPCM n. 51/2020 (vedi nostra circolare del 3 luglio 2020 Prot.69), ma per rendere effettivamente operativa la procedura era indispensabile l’approvazione di tale Accordo-quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il MEF, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana.
Il tasso di interesse (TAN) è fisso ed è pari al rendimento dei titoli pubblici (Rendistato) per la durata del finanziamento, maggiorato dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice e la banca non può applicare altre commissioni o oneri, salvo per estinzione anticipata poiché in tal caso ha diritto ad applicare un indennizzo al massimo pari allo 0,30% dell’importo anticipato per somme superiori a 10.000 euro.
L’Accordo, che ha validità ed efficacia per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, precisa, inoltre, i vari adempimenti necessari per la richiesta dell’anticipo alla banca una volta ottenuta dall’ente erogatore del TFS/TFR (Inps o datore di lavoro) la prevista certificazione, nonché le procedure per l’adesione o il recesso da parte della banca dall’Accordo quadro e gli obblighi per il trattamento dei dati personali da parte delle banche e degli enti erogatori.
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