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Previdenza complementare. Decreto Ministro del lavoro n.108 2020 su requisiti professionalità: una nota Cisl

Pubblicato il 13 Ott, 2020

13 Ottobre 2020 – Una nota della Cisl sul Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n.108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2020, con il quale è stato adottato il “Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 1018, n.147″ che abroga il previgente D.M. 15 maggio 2007, n. 79.
Il nuovo assetto regolamentare si presenta più articolato rispetto al precedente.

È importante segnalare che, sulla scorta delle novità introdotte con il recepimento della direttiva IORP II, l’ambito di applicazione viene esteso anche a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252/2005 e alle persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati per svolgere le predette funzioni.
I requisiti di professionalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili presentano profili un po’ più stringenti sotto il profilo qualitativo e sono incrementate le situazioni impeditive.
La durata dei corsi professionalizzanti passa da 6 mesi ad 1 anno e le ore di insegnamento da 150 a 300.

Per i soggetti in carica, la mancanza dei requisiti introdotti dall’attuale decreto e non previsti dal DM n. 79/2007 non rileva per il mandato residuo.

Inoltre, sono state apportate modifiche e integrazioni ai requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e vengono meglio dettagliate modalità e termini entro i quali l’organo competente deve espletare, redigendo apposito verbale, le verifiche e le valutazioni, a cui vengono assoggettati anche i membri supplenti dell’organo di controllo sin dal momento della nomina.
Anche i casi, i termini e la procedura per dichiarare la decadenza e la sospensione delle cariche sono stati maggiormente precisati e vengono previsti specifici obblighi di informazione dell’organo competente all’Autorità di Vigilanza e altrettanti ai soggetti interessati nei riguardi dell’organo competente al fine di favorirne una maggiore partecipazione e responsabilizzazione.

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