Legge sulla Concorrenza n. 124/2017 . Le norme sulla previdenza complementare

Pubblicato il 1 Set, 2017

Agosto 2017 – Dopo un lunghissimo iter parlamentare il 29 agosto è entrata in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 (pubblicata in G.U. n. 189/2017) che prevede una serie di importanti disposizioni in materia di apertura dei mercati, sviluppo della concorrenza e tutela dei consumatori. Tra le disposizioni, all’articolo 1 commi 38 e 39, appaiono anche quelle finalizzate allo sviluppo della previdenza complementare che modificano alcune previsioni del decreto legislativo 252/2005   sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari. assegnando, tra l’altro, un maggiore ruolo alla contrattazione collettiva con misure che la Cisl auspica possano incentivare le adesioni.. Di conseguenza, gli accordi collettivi potranno d’ora in avanti stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare. In caso di assenza di indicazioni contrattuali il conferimento del TFR sarà comunque totale. 

Altre disposizioni contenute  nella legge  – per la Cisl interessanti e sostanzialmente coerenti con le richieste anche recentemente ribadite al Ministero del lavoro di promuovere in modo più incisivo la previdenza complementare – riguardano la possibilità, in caso di inoccupazione per oltre 24 mesi, di chiedere la rendita complementare, su tutta o parte della posizione, in anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari del regime obbligatorio, oppure chiedere la rendita temporanea (RITA) fino al raggiungimento dei requisiti ordinari.  Gli statuti e i regolamenti delle forme di previdenza complementare possono ampliare tale periodo fino a 10 anni. Pertanto, il riscatto totale della posizione per invalidità o inoccupazione per oltre 48 mesi non potrà essere esercitato nei cinque anni precedenti i requisiti ordinari o il maggior periodo stabilito da statuti o regolamenti. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse dai casi previsti dall’art. 14 commi 2 e 3 del d.lgs. 252/2005 sarà possibile il riscatto della posizione sia per le forme collettive che per le individuali e si applicherà l’imposta del 23%.

La legge prevede inoltre  che, per aumentare l’efficienza delle forme pensionistiche complementari, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’Economia convochi un tavolo di consultazione con la partecipazione delle OO.SS. e le rappresentanze dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, la COVIP ed esperti di previdenza per avviare un processo di riforma secondo le seguenti linee guida: revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione; fissazione soglie patrimoniali di rilevanza minima in relazione ai patrimoni gestiti, settori interessati, natura delle imprese, categorie dei lavoratori e regimi gestionali; individuazione delle procedure di aggregazione; accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini.

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