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Trattamenti di Integrazione Salariale Ordinaria: la circolare INPS n. 197/2015 chiarisce alcuni aspetti

Pubblicato il 10 Dic, 2015

L’Inps, con la circolare n. 197 del 02/12/2015 attuativa delle disposizioni contenute nel Titolo I del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 riguardanti le norme generali per  le forme di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) nonché la normativa specifica in materia di integrazione salariale ordinaria, chiarisce alcune aspetti che riportiamo di seguito:

Anzianità di effettivo lavoro
In analogia con quanto già disposto dalla legge n 223/91, la circolare precisa che sono compresi al fine del computo dei 90 giorni di lavoro effettivo  come requisito per avere diritto alle integrazioni salariali sia ordinaria che straordinaria i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività,  infortuni e i periodi di maternità obbligatoria.
Si precisa anche che l’esonero dal requisito dei 90 giorni di anzianità previsto dal Dlgs 148 per l’ integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale si intende esteso anche alle imprese  industriali dell’edilizia e affini e alle imprese industriali di escavazione  e lavorazione di materiali lapidei. 
Tale chiarimento accoglie quanto da noi chiesto per evitare i problemi che l’applicazione del requisito di cui sopra avrebbe creato nel settore edile.  Resta tuttavia aperta la questione delle aziende edili artigiane. 
La CISL ha chiesto una modifica legislativa, possibilmente già nella prossima Legge di Stabilità, che estenda tale esonero anche  al settore  dell’edilizia artigiana, per il quale non era possibile, stante la normativa vigente, intervenire in via interpretativa con una circolare. 
 
Nozione di Unità produttiva
La circolare chiarisce il concetto di unità produttiva identificandola con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. 
Nel citare 5 sentenze della Corte di Cassazione la circolare rende esplicito che l’unità produttiva deve essere, dunque, funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. 
Precisa, inoltre che non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione dell’unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve periodo e/o per l’installazione di impianti.
Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle proprie unità produttive e dei lavoratori distribuite presso le stesse. In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche, ai fini  della istruttoria delle nuove istanze si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG. 
Il parametro di riferimento dell’unità produttiva  è importante: 
  • per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
  • per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
  • per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;
  • per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.
 
Contributo addizionale obbligatorio 
La circolare in oggetto ribadisce quanto già chiarito dalla circolare ministeriale n. 24 del  05/10/2015 in merito al contributo addizionale, dal quale sono esonerate:
– le imprese che richiedono la Cigo per eventi oggettivamente non evitabili, 
–  le imprese sottoposte a procedure concorsuali, come già previsto dall’art.8, comma 8-bis L.160/1998, incluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno, dal 1 gennaio 2016, al trattamento di CIGS per le causali previste dal DLgs. 148,
– le imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7 co.10-ter della  L.236/93 (intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese commissariate in base al decreto legge 30.01.79 n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 03.04.79, n. 95 ).
E’ rinviata a successiva circolare la disciplina riguardante le modalità applicative e il regime di calcolo del contributo addizionale anche con riguardo alla sua decorrenza e, per quanto concerne la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione ordinaria, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. 
 
Condizionalità e politiche attive del lavoro
La circolare recepisce quanto stabilito dal Dlgs 150/15 sulle politiche attive, circa gli obblighi dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali con sospensione o riduzione di orario superiore al 50% in 12 mesi, i quali dovranno essere convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.
La circolare chiarisce inoltre che il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa: a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con circ. n. 75/2007 e n. 57/2014 riferiti all’abrogata disciplina (art. 8 co. 5, L. 160/88) il cui contenuto è stato, recepito nell’art. 8, comma 3, del decreto.
Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (v. circ. n. 57/2014 citata), comprese le comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.
 
Decorrenza nuova disciplina CIGO 
Il principio generale, introdotto dall’art. 44, comma 1 del decreto legislativo in esame, comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. In queste ultime ipotesi, la circolare chiarisce che non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e le modalità di presentazione della domanda rimangono  regolate dalla precedente disciplina. Continuano invece ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina riguardo i trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data.
 
Durata CIGO
Riguardo alla durata, il Dlgs 148 conferma la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Ai suddetti fini si applica la circolare n. 58 del 28/04/2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
Come in passato, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo in argomento prevede, per le imprese elencate dall’art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio.
Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, la stessa non è estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.
Sempre l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo prevede una eccezione di questa regola di computo relativamente alle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), ed o) del decreto stesso, vale a dire le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione): per queste imprese si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.
La circolare precisa che la caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
 
Decorrenza delle nuove disposizioni
Ai soli fini della presentazione della domanda per la CIGO, la circolare chiarisce che per le domande riguardanti eventi di riduzione o sospensione dell’ attività  lavorativa  intervenuti dal 24 settembre (giorno di entrata in vigore del decreto attuativo) al 2 dicembre (data di pubblicazione della circolare INPS in materia), il requisito di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare.

 

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