Circolare Inps n. 194 del 27/11/2015: chiarimenti su Naspi

Pubblicato il 22 Dic, 2015

Segnaliamo alcuni  aspetti particolarmente significativi contenuti nel testo della Circolare Inps   n. 194 del 27/11/2015  recante ulteriori chiarimenti sulla Naspi, anche alla luce dei Decreti legislativi  148 /2015 e 150/2015 che, oltre a riordinare rispettivamente, le integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro e le politiche attive,  intervengono su alcuni aspetti relativi alla Naspi.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata della NASpI 
 
Il comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148/2015 ha disposto una salvaguardia delle durate della della NASpI, qualora la stessa risulti inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015. In particolare, la suddetta norma prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015, che stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di  disoccupazione. La durata della NASpI così calcolata non puo’ in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi.
La circolare di conseguenza riporta le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali oggetto della suddetta salvaguardia.
 
 
Stato di disoccupazione – Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)  
La circolare ricorda che l’art. 19 del decreto legislativo  n. 150 /2015 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, considerando disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Il successivo art. 21 dello stesso decreto legislativo prevede che la domanda di NASpI e DIS-COLL presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
L’Inps provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a
presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.
 
 
Requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nel lavoro domestico 
[Marker]In relazione al  requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, introdotto dall’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015,  viene fornito un chiarimento relativamente al lavoro domestico, anche in seguito ad interventi della Cisl, che supera in parte le preoccupazioni sorte in seguito alla precedente circolare Inps, la n. 142 del
2015.  Vista l’impossibilità, in questo settore, di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito, l’Inps aveva individuato, nella circolare citata, la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro con almeno 24 ore lavorative, considerato che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore. Ora viene chiarito che le 24 ore non devono essere presenti nelle singole settimane, cosa che avrebbe escluso la maggior parte dei lavoratori / lavoratrici del settore, ma che al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24  (Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4).
 
 
Requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nel lavoro in somministrazione e nel lavoro intermittente 
Il lavoro in somministrazione e il lavoro intermittente sono tipologie contrattuali contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro. Questi ultimi non sono utili (e neppure neutralizzati) ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa. 
La circolare chiarisce tuttavia, come chiesto dalla Cisl,  che essi sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. Tale possibilità di neutralizzazione viene riferita anche ai casi in cui l’Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, per mancanza di occasioni di lavoro, avvia l’apposita procedura, disciplinata dall’art. 25 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore, procedura la cui durata è di 6 mesi o, per i lavoratori ultracinquantenni, di 7 mesi.
 
 
Durata dell’indennità NASpI:  validità dei periodi  di indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio  
L’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 22/2015 prevede che ai fini del calcolo
della durata della NASpI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Al riguardo la circolare chiarisce che qualora il lavoratore  nei quattro anni
precedenti la cessazione del rapporto di lavoro abbia fruito di indennità di mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il
diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
 
Contratti di Solidarietà 
La circolare specifica che, in presenza di periodi interessati da Contratti di Solidarietà utilizzati nella prassi a zero ore nel quadriennio di osservazione per l’accesso  alla Naspi, e’ possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.

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